Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 25 sexies
Comunicazione dei dati di spesa sanitaria da parte degli stabilimenti termali (articolo 49, comma 1, lett. l octies, della l.r. 38/2004) (16)
1. Ai fini della trasmissione telematica dei dati di spesa sanitaria nell’ambito del sistema tessera sanitaria, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) e dell’articolo 1, comma 949, della legge 29 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), ed in coerenza con quanto previsto all’articolo 47 septies, comma 3, della l.r. 38/2004, gli stabilimenti termali sono tenuti a comunicare al competente Settore della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno: cognome, nome e codice fiscale del direttore sanitario se variato nell’anno corrente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.