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Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009

Art. 9
- Operazione di chiusura dei pozzi (articolo 49, comma 1, lettera a sexies) l.r. 38/2004 )
1. Le operazione di chiusura di un pozzo, consistenti nella sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra questa e la parete del foro, sono realizzate in modo da escludere che l'opera costituisca una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento nel sottosuolo, ovvero possa causare la depressurizzazione degli acquiferi profondi, nonché consentire il mantenimento della netta separazione degli acquiferi individuati.
2. Il progetto di chiusura, redatto da un professionista qualificato, è approvato dal comune sentite le strutture territoriali regionali. Il progetto contiene:
a) la successione litostratigrafica di riferimento, con indicazione degli acquiferi rinvenuti e delle relative quote;
b) lo schema di completamento attuale del pozzo;
c) la descrizione delle tecniche di chiusura impiegate nel caso di pozzo monofalda o multifalda;
d) il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria alla cementazione;
e) la eventuale punzonatura o taglio della tubazione di rivestimento del pozzo;
f) le modalità di iniezione;
g) le modalità di finitura dell'opera a intervento concluso.
3. A seguito dell’effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo, il professionista di cui al comma 2 redige una relazione finale contenente:
a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate;
b) l'indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosità di dette sostanze;
c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali approvate;
d) l'espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuità e dall'interno della tubazione di rivestimento del pozzo;
e) la dichiarazione attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

Note del Redattore:

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Parole soppresse con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 4.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 5.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 16 febbraio 2015, n. 15/R , art. 6.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.