Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
Art. 15
- Svolgimento dei lavori di ricerca(articolo 8 quinquies l.r. 38/2004 )
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 quinquies, comma 1 e 2, della l.r. 38/2004 , il titolare del permesso di ricerca è tenuto altresì a comunicare tempestivamente le informazioni circa lo svolgimento delle fasi salienti della ricerca al comune competente.
2. Il titolare del permesso di ricerca realizza tutte le misure necessarie alla corretta definizione della portata utilizzabile con le modalità di cui all’articolo 8.
3. Il titolare del permesso deve indicare, nella relazione di cui all’articolo 8 quinquies della l.r. 38/2004 , la tempistica dei lavori realizzati ed i risultati dettagliati delle perforazioni eseguite, delle prove di portata e delle analisi effettuate; contestualmente, egli trasmette al comune un programma dei lavori per i dodici mesi successivi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.