Regolamento 24 marzo 2009, n. 11/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).
Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009
- VOCI
- Tutela e utilizzo acque
INDICE
PREAMBOLO
Capo V bis - Trattamento delle acque termali. Autorizzazione ed accreditamento degli stabilimenti termali
Allegato A - Elaborati tecnici per il rilascio del permesso di ricerca (art. 10 comma 1).
Allegato B - Documenti per il rilascio del permesso di ricerca (art. 10 comma 2).
Allegato C - Elaborati tecnici per il rilascio della concessione di coltivazione (art. 17 comma 1).
Allegato D - Documenti per il rilascio della concessione di coltivazione (art. 17 comma 2).
Allegato E - Elenco delle indicazioni da riportare in etichetta (articolo 23).
Allegato F - Caratteristiche tecniche e costruttive dei pozzi impiegati per l' emungimento e delle opere di presa delle acque minerali naturali e di sorgente. Requisiti igienico-sanitari dei materiali destinati a venire a contatto con l'acqua (articolo 24).
Allegato G - Procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23 bis ai fini dell'avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente (art. 23 bis).
Allegato H - Disciplina del controllo ufficiale sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali e di sorgente (articolo 25).
Allegato H bis - Requisiti generali e specifici autorizzativi degli stabilimenti termali.
Allegato H ter - Procedure e documentazione per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e dell’accreditamento.
Allegato H quater - Requisiti minimi per l'accreditamento degli stabilimenti termali.
Allegato H quinquies - Definizione e attribuzione di livelli tariffari differenziati alle aziende termali che erogano prestazioni idrotermali con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.
Allegato H sexies - Modalità di programmazione, esecuzione e monitoraggio delle attività di controllo ufficiale presso gli stabilimenti termali, ivi comprese le modalità e le frequenze per il prelievo dei campioni delle acque termali e per le verifiche di adeguatezza delle procedure di autocontrollo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.