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Regolamento 20 marzo 2009, n. 10/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 30 marzo 2009



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42 dello Statuto;


Vista la legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed in particolare l’articolo 19;


Visto il parere del Comitato tecnico di programmazione espresso nella seduta dell’11 dicembre 2008;


Visti i pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale n. 32 del 15 dicembre 2008;


Visto il parere della Prima Commissione consiliare “Affari Istituzionali”, espresso nella seduta del 3 febbraio 2009;


Visti gli ulteriori pareri delle strutture di cui all’articolo 29 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n.26 “Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale”);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2009, n. 189;


considerato quanto segue:


1. l’opportunità di individuare il numero di progetti e giovani che gli enti a seconda della categoria di appartenenza per ogni bando possono richiedere, tenuto conto delle capacità gestionali degli enti, delle differenti dotazioni in termine di personale, strutture, strumenti e cercando di mantenere un equilibrio fra le diverse categorie; (1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



2. l’opportunità che l’iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale non possa avvenire in qualunque momento ma solo in determinati periodi, stabiliti dalla Regione, per consentire una miglior e più efficace gestione di tale procedura da parte del competente ufficio regionale; (1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



3. la necessità di prevedere un numero minimo e massimo di giovani per progetto per garantirne la fattibilità e per favorire il finanziamento del maggior numero di progetti;


4. la necessità che i progetti possano essere approvati anche con un numero inferiore di giovani rispetto a quelli indicati nei medesimi progetti in relazione alle risorse disponibili ed al numero complessivo dei progetti presentati;


5. la necessità che sia assicurata la massima snellezza procedurale nell’iter di selezione dei giovani;


5 bis. la necessità di ridurre i termini del procedimento introducendo un tempo massimo a disposizione degli enti interessati per la selezione dei giovani e la pubblicazione della graduatoria, al fine di assicurare l’avvio dei giovani in un lasso di tempo più breve e determinato; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



6. l’opportunità di prevedere un assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile regionale del medesimo importo di quello nazionale, in particolare per non creare disparità di trattamento tra soggetti che svolgono attività analoghe sullo stesso territorio regionale; (1)

Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



7. la necessità di garantire ai giovani nei primi tre mesi di servizio civile un adeguato livello di preparazione, supporto e guida tenuto conto delle finalità di formazione civica, sociale, culturale e professionale del servizio civile e dell’attività da svolgere nell’arco dei dodici mesi;


8. il prevedibile alto afflusso di domande nella fase istitutiva dell’albo degli enti di servizio civile regionale e la conseguente necessità di elevare il termine previsto in via ordinaria per l’adozione del provvedimento di iscrizione da parte del competente ufficio della Regione;


8 bis. la necessità di prevedere un termine di centocinquanta giorni per la pubblicazione della graduatoria dei progetti approvati da parte del competente ufficio della Regione, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dei progetti, in ragione sia dell’alto numero di progetti mediamente presentati per ogni bando da parte degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale sia della complessità istruttoria degli stessi progetti da valutare; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



8 ter. l’opportunità di selezionare giovani effettivamente motivati per lo svolgimento del servizio civile all’estero, tenuto conto delle peculiari condizioni in cui si svolge tale servizio; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



8 quater. l’opportunità di prevedere la possibilità di destinare i giovani in servizio civile in una sede diversa per un periodo massimo prestabilito, in modo da agevolare la realizzazione di progetti che prevedono che alcune attività, in particolare nel periodo estivo, siano realizzate in luoghi diversi dalla sede di attuazione ove è ordinariamente svolto il progetto di servizio civile; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



9. la necessità di assicurare in prima applicazione l’effettiva rappresentatività nella Consulta regionale del servizio civile degli enti iscritti all’albo di servizio civile regionale;


9 bis. l’opportunità di prevedere la sostituzione dei giovani nella Consulta a metà legislatura, al fine di favorire la partecipazione alla Consulta di giovani che stanno svolgendo il servizio civile regionale; (2)

Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.



10. di non accogliere l’osservazione di cui al punto 2 del parere della Prima Commissione consiliare in quanto la causa ostativa di iscrizione all’albo di servizio civile regionale nei casi di cui all’articolo 3, comma 2 non rappresenta per gli enti una causa impeditiva allo svolgimento del servizio civile, essendo prevista la possibilità per gli stessi enti di scegliere di effettuare il servizio civile regionale secondo due modalità alternative: iscrivendosi come ente all’albo regionale di servizio civile ed indicando le proprie sedi come luoghi di attuazione del servizio civile oppure essere iscritti all’albo regionale come sedi di attuazione di progetti promossi da altri enti presenti nell’albo;


11. di accogliere l’osservazione di cui al punto 3 del parere della Prima Commissione consiliare;


12. di chiarire che, relativamente all’osservazione di cui al punto 4 del parere della Prima Commissione consiliare, l’articolo 16, comma 2, lett. g) ha natura esclusivamente ricognitiva dei casi di cessazione già previsti dall’articolo 19 del regolamento. A fini meramente chiarificatori è aggiunto all’articolo 16, comma 2, lett. g) il riferimento ai casi di esclusione di cui all’articolo 19;


si approva il presente regolamento


Note del Redattore:

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Punto così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Punto aggiunto con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 2.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 3.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 11.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Parola inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 15.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 17.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 18.

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Note soppresse.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 20.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 21.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 22.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 23.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

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Comma inserito con d.p.g.r. 9 ottobre 2012, n. 53/R, art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.