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Regolamento 22 ottobre 2008, n. 54/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 29 ottobre 2008

CAPO III
-Gestione delle risorse finanziarie e monitoraggio degli interventi
Art. 15
- Richiesta dei contributi
1. Entro il 30 novembre dell’anno precedente, le associazioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, della l.r. 9/2008 presentano alla competente struttura organizzativa della Giunta regionale il programma delle iniziative che intendono realizzare, sulla base della modulistica e delle disposizioni approvate con decreto dirigenziale.
2. Le attività inserite nel programma dalle associazioni devono essere distinte in due tipologie:
a) assistenza al cittadino fornita dagli sportelli come definiti dall’articolo 11 bis, comma 1, lettera a);(9)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 7.

b) formazione e informazione ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 9/2008 .
3. Le attività proposte devono indicare, ove necessario, il livello minimo di risorse richiesto per realizzare l’iniziativa o singole fasi funzionali della stessa e il finanziamento richiesto.
4. Il programma è corredato da una dichiarazione con cui l’associazione attesta il possesso degli elementi di valutazione necessari per l’assegnazione dei contributi.
5. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’associazione abbia provveduto a presentare il programma, la competente struttura organizzativa della Giunta regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione della richiesta che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell’articolo 24 del presente regolamento.
Art. 16
1. Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) della l.r. 9/2008 le risorse sono assegnate sulla base dei criteri di assegnazione dei contributi definiti dal Piano di indirizzo per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge regionale.
2. La qualità delle proposte viene valutata assegnando un punteggio sulla base dei seguenti elementi:
a) con riferimento ad iniziative di assistenza al cittadino, sono attribuiti:
1) punti 10, per ogni sportello, come definito all'articolo 11 bis, comma 1, lettera a) ed 11 ter;
2) punti 5, per ogni sportello aperto presso uffici relazioni con il pubblico (URP);
3) punti 0,25, per ogni ora di apertura in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 11 ter, comma 2;
4) punti 1, per assistenza legale o professionale, fornita da professionisti abilitati o iscritti a collegi o albi e calendarizzata presso lo sportello;
5) punti 3, in relazione al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile;
b) con riferimento ad iniziative di formazione e di informazione, sono attribuiti:
1) fino a punti 10, per l'accuratezza della descrizione delle attività, la congruità dei relativi costi e le rispettive tempistiche;
2) fino a punti 6, per accordi di collaborazione con partner istituzionali, Università e centri di ricerca, istituti scolastici o centri di formazione;
3) fino a punti 4, per l'erogazione gratuita dei corsi di formazione;
4) fino a punti 3, per accordi di collaborazione con reti dell'informazione e della comunicazione;
5) fino a punti 3, per area geografica di intervento;
3. L'elenco delle iniziative ammesse a finanziamento e le relative quote sono riportate nel documento di attuazione annuale di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 9/2008.
4. I contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 sono distribuiti in parti uguali fra tutte le associazioni iscritte nell'elenco regionale.
Art. 17
- Modalità di concessione dei finanziamenti e contributi
1. La competente struttura della Giunta regionale effettua l’istruttoria delle domande presentate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 e propone alla Giunta una ripartizione per ogni iniziativa in base agli elementi di valutazione di cui all’articolo 16 del presente regolamento.
2. Il documento di attuazione approvato dalla Giunta regionale, in base agli indirizzi contenuti nel piano di cui all’articolo 5 della l.r. 9/2008 , definisce:
a) le risorse riservate e l’elenco delle iniziative da realizzare direttamente ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera a), della l.r. 9/2008 ;
b) l’elenco delle iniziative di assistenza ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 ;
c) l’elenco delle iniziative di formazione e informazione ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), della l.r. 9/2008 ;
d) l’elenco delle iniziative ammesse a contributo ed i relativi finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c) della l.r. 9/2008 ;
e) l’ammontare delle risorse da assegnare alla funzionalità delle associazioni di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 .
3. Lo schema della convenzione di cui all’articolo 7 della l.r. 9/2008 è approvato con decreto dirigenziale; con tale atto vengono assegnate le risorse liquidando a titolo di anticipo un importo non superiore al 60 per cento del contributo concesso per le iniziative di cui all’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 . Il residuo 40 per cento può essere liquidato in due quote: il primo 20 per cento previa rendicontazione del 60 per cento; il residuo 20 per cento a saldo.
4. L’atto di liquidazione finale viene emesso entro sessanta giorni dal ricevimento del consuntivo di cui all’articolo 18, comma 4 e dopo aver espletato la verifica formale sul consuntivo ed averne riscontrato la regolarità.
5. I contributi di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 possono essere erogati interamente con l’atto d’impegno, qualora l’ultimo rendiconto, verificato ai sensi dell’articolo 20, comma 2, risulti regolare.
Art. 18
- Modalità e termini del rendiconto
1. I finanziamenti assegnati alle associazioni devono essere rendicontati alla competente struttura della Giunta regionale nei tempi previsti dal documento di attuazione.
2. Entro la scadenza del termine, le associazioni possono richiedere una proroga non superiore a centoventi giorni per ultimare l’attività di rendicontazione. La proroga può essere concessa entro quindici giorni dal ricevimento della relativa istanza.
3. Decorsi i termini di presentazione del rendiconto di cui al comma 1 senza che l’associazione abbia provveduto a presentare la relativa documentazione o la richiesta di proroga di cui al comma 2, la competente struttura organizzativa della Giunta Regionale provvede entro quindici giorni ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione del rendiconto o della richiesta di proroga che non deve superare i trenta giorni. Decorso tale termine si applicano le disposizioni dell’articolo 24 del presente regolamento.
4. Il rendiconto è composto dal consuntivo di spesa e da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesta la veridicità del consuntivo e indica la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro.
5. La modulistica relativa alle modalità di compilazione del rendiconto è approvata con decreto dirigenziale.
6. Sono fatte salve le modalità di rendicontazione previste da altri strumenti finanziari la cui disciplina è contenuta nei relativi impegni di spesa.
7. Per i progetti cofinanziati da altri soggetti deve essere contabilizzata sul rendiconto regionale solo la quota parte delle spese sostenute a carico del finanziamento regionale.
Art. 19
- Monitoraggio regionale
1. Ai fini del monitoraggio regionale, per ciascuna delle iniziative finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 le associazioni presentano alla competente struttura della Giunta regionale, contestualmente al rendiconto, i seguenti elementi:
a) dichiarazione, resa dal legale rappresentante, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;
b) relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti.
2. Per le risorse assegnate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 le associazioni devono presentare alla competente struttura della Giunta regionale una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell’anno.
3. Tutti gli elementi suddetti presentati dalle associazioni costituiscono parte integrante e sostanziale della relazione prevista dall’articolo 11 della l.r. 9/2008 .
Art. 20
- Verifiche
1. Sulle attività finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 , la competente struttura della Giunta regionale effettua verifiche sull’attività, sul rendiconto e sugli elementi presentati dalle associazioni ai fini del monitoraggio.
2. Sui contributi erogati ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera d), della l.r. 9/2008 , la verifica viene effettuata esclusivamente sul rendiconto.
3. L’attività di verifica deve risultare dai verbali sottoscritti dagli incaricati.
Art. 21
- Verifica in corso di svolgimento
1. La verifica sulle attività finanziate ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettere b) e c), della l.r. 9/2008 , effettuata in corso di svolgimento, è diretta a riscontrare l’effettiva realizzazione delle iniziative, nonché il possesso degli elementi di valutazione.
2. L’avvio del procedimento viene effettuato entro quindici giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all’articolo 7 della l.r. 9/2008 , con l’invio di una comunicazione ai soggetti interessati.
3. La verifica relativa all'attività di assistenza viene effettuata su un campione di sportelli, definito in base alle irregolarità riscontrate nell'annualità precedente. Essa viene svolta attraverso sopralluoghi volti ad accertare l'effettiva apertura dello sportello nonché il possesso degli altri requisiti dichiarati dalle associazioni. (11)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 9.

4. Gli sportelli (12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 9.

sono tenuti alla registrazione e conservazione dei dati necessari per il monitoraggio dell’attività.
5. I punti di assistenza pubblicizzati dagli strumenti regionali di comunicazione e di informazione sono soggetti a controllo a campione, allo scopo di verificarne l'effettivo orario di apertura: qualora il controllo dia esito negativo, cessa ogni attività regionale di comunicazione e di informazione. (11)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 9.

6. Le variazioni dei dati degli sportelli sono comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano.
7. Per l’attività di informazione e formazione viene effettuata una verifica a campione delle iniziative realizzate; a tale scopo le associazioni inviano alla competente struttura della Giunta regionale il programma esecutivo dell’iniziativa, con indicazione del luogo e della data di realizzazione.
8. Qualora, durante la verifica dell’attività, vengano riscontrate irregolarità, la competente struttura della Giunta regionale provvede a comunicarle formalmente all’associazione, che è tenuta a eliminarle entro trenta giorni. Qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell’articolo 24.(12)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 9.

Art. 22
- Verifica del rendiconto e degli elementi rilevanti per il monitoraggio
1. Le modalità di verifica delle dichiarazioni presentate dalle associazioni dei consumatori relative al rendiconto dei contributi concessi e al monitoraggio dell'attività svolta sono di tipo puntuale. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 10.

4. La verifica ha per oggetto:
a) le spese sostenute e la loro pertinenza all'attività svolta, nonché la corrispondenza dell'attività realizzata rispetto a quella prevista;
b) gli originali dei giustificativi di spesa, le attestazioni di pagamento e la documentazione relativa all'attività realizzata, comprese le banche dati contenenti gli indicatori di risultato. (13)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 10.

5. Qualora vengano riscontrate irregolarità nel rendiconto o negli elementi rilevanti per il monitoraggio, la competente struttura della Giunta regionale richiede le necessarie integrazioni all’associazione, che è tenuta a fornirle entro trenta giorni. Trascorso tale termine, qualora le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni dell'articolo 24. (15)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R, art. 10.

Art. 23
- Rilevazione delle attività di controllo
1. Tutte le verifiche effettuate in sede di controllo sono registrate in una apposita banca dati e, ove previsto, trasmesse entro i termini previsti alla competente struttura della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 1.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 3.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 4.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 5.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 6.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 7.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 9.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 10.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 11.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 23 dicembre 2014, n. 83/R , art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.