Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
Art. 34
- Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.
2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.
3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:
a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
5. L’eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.
6. Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell’utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito. (113) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 5.
7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a 1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
8. E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.