Menù di navigazione

Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 settembre 2008

TITOLO V
- Acque meteoriche dilavanti
CAPO I
- Ambito di applicazione
Art. 37
- Ambito di applicazione
1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:
a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;
b) alla determinazione dell’ elenco delle attività di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;
c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell’ articolo 8, comma 5 legge regionale;
d) agli indirizzi per l’ autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all’ articolo 10, comma 1 della legge regionale;
e) alle norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all’ articolo 15, comma 4 della legge regionale;
f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all’ articolo 10, comma 8 della legge regionale;
g) alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all’ articolo 10, comma 2 della legge regionale.
CAPO II
- Disciplina delle acque meteoriche dilavanti
Art. 38
- Norme generali
1. La gestione delle AMD deve perseguire:
a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all’allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;
b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.
2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all’ interno del quale si sono prodotte. E’ ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono considerate già soddisfatte negli stabilimenti dove sia presente un sistema di riutilizzo, anche consortile, delle acque reflue o meteoriche. (56)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.

3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.
4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data del 18 marzo 2011 (57)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.

e, ai sensi dell’articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l’immissione diretta in acque sotterranee.
Art. 39
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:
a) le attività produttive indicate nell’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate dall’articolo 43, salvo che sia dimostrata l’esistenza di una delle seguenti condizioni:
1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;
2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;
b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6 del presente regolamento, rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis e 40 ter.
2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall’allegato 5, capo 1, del presente regolamento.
Art. 40
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2, del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. (214)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 36.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014). L’acquisizione dell' autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al capo II della l.r. 35/2015. (214)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 36.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree di cava si identificano i seguenti ambiti principali:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla cava, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle cave:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi per evitare che le AMD, derivanti dall’area esterna all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d), della l.r. 78/1998 deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo e successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della cava.
5. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate, per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali, ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell’ area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.
Art. 40 bis
- Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie(60)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 43.

1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. (215)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 37.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). L’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 13 e 14 del d.p.r. 382/1994.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree soggette a concessione mineraria, sono identificati i seguenti ambiti:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla miniera, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r), del d.lgs. 117/2008.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle miniere di cui al presente articolo:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi di regimazione per evitare che le AMD, derivanti dalle aree di miniera soggette a concessione ed esterne all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile, in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il programma di ripristino delle aree coltivate previsto nel decreto di concessione deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo, e, successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della miniera.
5. Per miniere di materiali da taglio, le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD, in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della miniera ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere, anche in relazione alla posizione dell’area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.
Art. 40 ter
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell’autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni. (216)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo.
3. In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, (120)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

nell’ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque fermi i poteri di vigilanza e controllo dell’ente competente.
4. Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:
a) i cantieri per l’ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;
b) i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed uffici.
5. Sono altresì escluse dall’attività di cantiere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all’esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.
6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell’opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell’eventuale integrazione documentale all’uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale. (121)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di sessanta giorni. (122)

Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

7. Nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 6 e 6 bis (123)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

, la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

si esprime in ordine:
a) alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;
b) all’applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla articolo 76 del decreto legislativo.
8. In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:
a) l’avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.
9. All’interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.
Art. 41
- Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale (62)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

1. Lo scarico di AMPP, derivanti dalle attività indicate all'articolo 39, comma 1 (63)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

, deve recapitare in ordine preferenziale:
a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;
b) previo idoneo trattamento, in corpo d’ acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale o nella condotta bianca delle reti separate per le zone non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;(100)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 5.

c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall’ allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l’ impossibilità tecnica o l’ eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di aree caratterizzate da elevata densità di insediamenti produttivi, è ammessa la raccolta e il trasferimento delle AMPP verso un sistema depurativo unico per il loro trattamento centralizzato. (64)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

Art. 42
- Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale(65)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l’ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere alla struttura regionale competente (218)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 39.

di prescrivere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione per garantire:
a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;
b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale. (66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

2. La struttura regionale competente, avvalendosi della collaborazione tecnica del gestore del SII o altro gestore, se presente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale, (218)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 39.

nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:
a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell’effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell’ attività produttiva;
b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all’impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato. (66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

Art. 43
- Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5 (67)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 47.

1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo.
2. La struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l’integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori e, in particolare, può disporre nell’autorizzazione:
a) l’estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di AMC, oltre le AMPP stesse comunque formatisi nello stabilimento;
b) ulteriori e specifici trattamenti per le AMC;
c) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l’ambiente, le risorse idropotabili e la salute.
3. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

stabilisce un termine, non superiore a quattro anni, in relazione alla complessità dell’intervento, per l’esecuzione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni.
4. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative di cui al comma 3, lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione vigente.
5. Ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’ articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), il titolare dell’ attività presenta istanza alla struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

. Nel caso di esito positivo della verifica, le AMPP derivanti da dette attività sono assimilate alle AMDNC e non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo, derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa relativa all'autorizzazione ambientale integrata di cui alla parte II del decreto legislativo, sono valutate e disciplinate nell’ ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.
7. La struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, per le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilità di confermare la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente, sempreché siano garantite le condizioni di cui al comma 2.
7 bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente può definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento. (220)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

Art. 44
- Indirizzi per l’ autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena
1. L’ adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall’ articolo 25 della legge regionale.
2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell’ insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all’ articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l’utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreché, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.
4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l’ integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all’ impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.
5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all’ ultimo evento piovoso.
6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all’ articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.
7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.
Art. 45
- Norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche
1. L’ identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.
3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro gestore, se presente. La struttura regionale competente e l’ ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione. (68)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.

(221)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 41.

4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:
a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;
b) ai fini dell’attribuzione della classificazione B2, sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; per la classificazione non sono considerate le sostanze per le quali è dimostrato, già al momento dello scarico in fognatura, il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali. (68)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.

5. La comunicazione di cui all’articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall’ attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all’ allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:
a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;
b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnico-funzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.
7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell’impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.
8. I contenuti delle schede tecniche previste dall’articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 59.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 61.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 62.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 43.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.