TITOLO I
- Norme generali
CAPO I
- Norme generali, monitoraggio e flusso dati
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’ inquinamento) di seguito denominata “legge regionale“.
Art. 2
- Definizioni
1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato “decreto legislativo”, e della legge regionale ai fini dell’ applicazione del presente regolamento, si intende per:
a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall’articolo 27;
b) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
b bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo; (4) Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
b ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009); (4) Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
d quater) controllo di conformità: l’insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo; (4) Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
d quinques) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi; (4) Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
d sexties) controlli delegati: l’insieme delle verifiche, sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis); (4) Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
i bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); (4) Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
i ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo come definito dal d.lgs 75/2010; (4) Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;
2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;
4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in:
m quater) impianto di digestione anaerobica: l’insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore – alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano; (132) Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall’attività svolta dall’impresa medesima; (132) Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
m sexies) impianto interaziendale: l’impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 , provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associare p consorziate con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale; (132) Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l’ entrata in vigore del presente regolamento;
p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;
p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l’ effettuazione del controllo di conformità e dell’autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell’impianto, in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1, capo 3, punto 3.1, al presente regolamento; (5) Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
r) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l’ effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;
t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;
u) stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi da pesci d’allevamento, con o senza lettiera così come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); (8) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.
w) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all’autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee; (130) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.
z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.
Art. 3
-Attività di controllo delle acque reflue
2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all’impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
Art. 4
-Sistema informativo e flusso dati
1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l’elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all’allegato 1, capo 1 al presente regolamento.
2. L’ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all’allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.
3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all’ allegato 1, capo 4, al presente regolamento.
4. L’ ARPAT, ricevute le informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell’ARPAT stessa, all’ISPRA ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.(10) Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 3.
5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale.
5 bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA). (136) Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 3.