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Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 settembre 2008

TITOLO I
- Norme generali
CAPO I
- Norme generali, monitoraggio e flusso dati
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’ inquinamento) di seguito denominata “legge regionale“.
Art. 2
- Definizioni
1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato “decreto legislativo”, e della legge regionale ai fini dell’ applicazione del presente regolamento, si intende per:
a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall’articolo 27;
b) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
b bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

b ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
c bis) autocontrollo: l’insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l’efficacia del processo depurativo; (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
d bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d ter) concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante come definito dal d.lgs 75/2010; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d quater) controllo di conformità: l’insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d quinques) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d sexties) controlli delegati: l’insieme delle verifiche, sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

e) consistenza dell’allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare (128)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
f) destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce; (130)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

i bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

i ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo come definito dal d.lgs 75/2010; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

:
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
m) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall’attività di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;
2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;
3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose (128)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;
5 bis) eventuali residui di alimenti zootecnici. (131)

Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m bis) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in:
m quater) impianto di digestione anaerobica: l’insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore – alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall’attività svolta dall’impresa medesima; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m sexies) impianto interaziendale: l’impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 , provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associare p consorziate con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l’ entrata in vigore del presente regolamento;
o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali o ad eventi programmati straordinari connessi all’esercizio degli impianti e delle reti; (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;
p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l’ effettuazione del controllo di conformità e dell’autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell’impianto, in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1, capo 3, punto 3.1, al presente regolamento; (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
r) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l’ effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;
t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;
u) stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi da pesci d’allevamento, con o senza lettiera così come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;”. (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

w) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all’autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee; (130)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.
Art. 3
-Attività di controllo delle acque reflue
1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT), ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 2.

(134)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all’impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. La struttura regionale competente (135)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce i criteri da inserire nei protocolli di controllo eventualmente sottoscritti da ARPAT e dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 2.

4. L’ ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del servizio idrico integrato, di seguito (SII) (135)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

, agli enti competenti al controllo ed alla Giunta regionale.
Art. 4
-Sistema informativo e flusso dati
1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l’elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all’allegato 1, capo 1 al presente regolamento.
2. L’ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all’allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.
3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all’ allegato 1, capo 4, al presente regolamento.
4. L’ ARPAT, ricevute le informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell’ARPAT stessa, all’ISPRA ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.(10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 3.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale.
5 bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA). (136)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 3.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 4.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 15.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 19.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 28.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 29.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 33.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 37.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 38.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 39.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 41.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 42.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 44.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 48.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 52.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 54.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 55.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 56.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 57.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 59.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 60.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 61.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 62.

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Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 5.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 7.

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Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 11.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 27.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 33.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 36.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 41.

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Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 46.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 47.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.