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Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 settembre 2008



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;


Visti gli articoli 34 , 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);


Visto, tra gli altri, l’art. 13 della citata legge che prevede che la Giunta regionale emani un regolamento finalizzato a definire le modalità di applicazione della legge regionale stessa, ed in particolare in materia di: acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati delle acque reflue urbane, gestione delle acque meteoriche dilavanti, acque di restituzione, monitoraggio e flussi dati;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 12, adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione del parere previsto dall’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;


Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 19 giugno 2008;


Acquisito il parere favorevole con richieste e raccomandazioni delle Commissioni 2^ e 6^ del Consiglio regionale della Toscana, espresso congiuntamente nella seduta del 16 luglio 2008;


Ritenuto di accogliere parzialmente le sopra citate richieste e raccomandazioni;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2008, n. 678, che approva il Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento);


EMANA


il seguente Regolamento:


TITOLO I
- Norme generali
CAPO I
- Norme generali, monitoraggio e flusso dati
Art. 1
- Oggetto
1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’ inquinamento) di seguito denominata “legge regionale“.
Art. 2
- Definizioni
1. Fatte salve le definizioni della parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), di seguito denominato “decreto legislativo”, e della legge regionale ai fini dell’ applicazione del presente regolamento, si intende per:
a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall’articolo 27;
b) acque di vegetazione: le acque residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;
b bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

b ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l’attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell’allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
c bis) autocontrollo: l’insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l’efficacia del processo depurativo; (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;
d bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d ter) concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante come definito dal d.lgs 75/2010; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d quater) controllo di conformità: l’insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d quinques) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

d sexties) controlli delegati: l’insieme delle verifiche, sullo scarico e sull’ingresso dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p bis); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

e) consistenza dell’allevamento: il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare (128)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
f) destinatario: il soggetto che riceve i materiali e le sostanze (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;
i) effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura da impianti di acqua dolce; (130)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

i bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura); (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

i ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo come definito dal d.lgs 75/2010; (4)

Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati e se provenienti dalle attività di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

:
1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
m) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e se provenienti dall’attività di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;
2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;
3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento (129)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

;
4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose (128)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;
5 bis) eventuali residui di alimenti zootecnici. (131)

Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m bis) digestione anaerobica (DA): processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m ter) digestato: materiale derivante dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 da soli o in miscela tra loro. A seconda dei materiali e sostanze da cui deriva il digestato è distinto in:
m quater) impianto di digestione anaerobica: l’insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore – alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti e attrezzature per la produzione di biometano; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m quinquies) impianto aziendale: impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola che sia alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 provenienti dall’attività svolta dall’impresa medesima; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

m sexies) impianto interaziendale: l’impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all’articolo 22 del decreto ministeriale 25 febbraio 2016 , provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associare p consorziate con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale; (132)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l’ entrata in vigore del presente regolamento;
o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali o ad eventi programmati straordinari connessi all’esercizio degli impianti e delle reti; (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;
p bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l’ effettuazione del controllo di conformità e dell’autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell’impianto, in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato 1, capo 3, punto 3.1, al presente regolamento; (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;
r) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;
s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l’ effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;
t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo spandimento;
u) stallatico: gli escrementi e/o l’urina di animali di allevamento diversi da pesci d’allevamento, con o senza lettiera così come definito dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1.

u bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di digestato, di acque di vegetazione e di acque reflue agroalimentari;”. (5)

Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

w) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
x) trattamento: qualsiasi operazione, effettuata su materiali e sostanze disciplinate dal presente regolamento da soli o in miscela tra loro, compreso lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui o riducendo i rischi igienico sanitari e ambientali connessi all’autorizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee; (130)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 1.

z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.
Art. 3
-Attività di controllo delle acque reflue
1. La struttura regionale competente e i comuni elaborano il programma di monitoraggio degli scarichi, avvalendosi di ARPAT in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana – ARPAT), ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge regionale. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 2.

(134)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all’impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.
3. La struttura regionale competente (135)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce i criteri da inserire nei protocolli di controllo eventualmente sottoscritti da ARPAT e dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo. (9)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 2.

4. L’ ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del servizio idrico integrato, di seguito (SII) (135)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 2.

, agli enti competenti al controllo ed alla Giunta regionale.
Art. 4
-Sistema informativo e flusso dati
1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l’elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all’allegato 1, capo 1 al presente regolamento.
2. L’ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all’allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.
3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all’ allegato 1, capo 4, al presente regolamento.
4. L’ ARPAT, ricevute le informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell’ARPAT stessa, all’ISPRA ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.(10)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 3.

5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale.
5 bis. La struttura regionale competente ed i comuni rendono disponibili i dati e le informazioni relativi alle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA). (136)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 3.

TITOLO II
CAPO I
- Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche (137)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 5.

Art. 5
- Modalità di presentazione delle domande. Oneri istruttori per l’ autorizzazione (138)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 6.

1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35), ad eccezione:
a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche di cui all'articolo 10;
b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 15.
2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 72 novies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).
3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
- Supporto tecnico per il rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate (139)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 7.

1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2.
2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge regionale e per la prima autorizzazione anche del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT.
3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e 2 è garantito anche attraverso la partecipazione di ARPAT e dei gestori ai tavoli di coordinamento tecnico di cui articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”; dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”; dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”. Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).
Art. 9
- Disposizioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali (140)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.

1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’articolo 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell’atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell’azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l’impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale. (141)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.

2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 10
- Autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune (142)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 9.

1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).
2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.
Art. 11
-Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate (231)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 12
1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all’ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell’attività, installano uno strumento di misurazione (144)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni. (25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

3 bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell’installazione degli strumenti di misurazione, nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l’installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l’impossibilità di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilità di installazione, l’intero quantitativo di acqua è considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell’acqua scaricata, al netto dell’eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalità definite d’intesa col gestore del SII. (26 bis)

Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

3 ter. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti a comunicare al gestore del SII, mediante una autocertificazione mensile dei prelievi (144)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

, il volume delle acque utilizzate e comunque prelevate, nei casi in cui il gestore medesimo ne faccia richiesta per le necessità di controllo e monitoraggio ai fini della migliore gestione del sistema di raccolta e depurazione. (26)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;
b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.
5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
b) a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell’autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l’ ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitaria.
6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all’impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;
c) a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
6 bis. Per l’attuazione da parte del gestore del SII dell’obbligo di controllo di cui all’articolo 128, comma 2 del decreto legislativo, il titolare dello scarico in pubblica fognatura è tenuto a consentire al gestore del SII l’accesso al proprio stabilimento. (26)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

7. La struttura regionale competente ed i comuni (144)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8.(25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

8. Le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 bis sono adattate (145)

Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

ai casi specifici tenendo conto:
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell’installazione;
b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;
c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell’adempimento delle prescrizioni. (25)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera o).
10. La struttura regionale competente (147)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

, nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni.
11. Per gli scarichi di cui all’articolo 124, comma 9, del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell’atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall’articolo 94 del decreto legislativo. (146)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

11 bis. La struttura regionale competente (147)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione:
a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell’allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall’ autorizzazione stessa;
b) fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’ attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all’impianto. (26)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

11 ter. La struttura regionale competente (147)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.

, sulla base delle disposizioni attuative dell’articolo 21 ter, della legge regionale, in sede di autorizzazione, fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’attività di controllo relativamente ai composti dell’azoto e del fosforo indicando o la percentuale di riduzione del carico in ingresso all’impianto di trattamento o la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate. (26)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.

CAPO II
- Disposizioni per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori fognatura (148)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 11.

Art. 13
-Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue (231)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 49.

Abrogato.
Art. 14
-Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura non ricadenti in AUA (149)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.

1. Ai sensi dell’articolo 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, di cui all'articolo 10 (150)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.

e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall’articolo 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all’ ARPAT che provvede per quanto di competenza.
CAPO III
-Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione
Art. 15
-Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura
1. L’autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall’ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell’impianto.
2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:
a) i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;
b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
c) le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell’impianto in fase di attivazione;
d) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale. (151)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis, (152)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

la procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico.
4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico. (153)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all’istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria. (153)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l’autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter, la struttura regionale competente(154)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:
a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva. (151)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

8. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito “SUAP”, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione. (154)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.

Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell’impianto e della prevista fase di avvio.
Art. 16
-Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura
1. L’ autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura è rilasciata dalla struttura regionale competente, (27)

Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 14.

sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell’ impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa.
2. L’ autorizzazione provvisoria determina:
a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell’impianto coinvolte in ciascuna fase;
b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
c) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all’ articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.
5. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità di cui all'articolo 15, comma 8 (155)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 14.

. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell’impianto e della prevista fase di avvio.
Capo III bis
Disposizioni per la definizione di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del medesimo decreto (232)

Capo inserito con d.p.g.r. 4 giugno 2024, n. 20, art. 1.

Art.16 bis
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera o ter), della legge regionale, il presente capo disciplina le condizioni e le modalità per la determinazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del medesimo decreto.
2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque di restituzione come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2006 ed agli scaricatori di piena come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera v), della l.r. 20/2006.
Art.16 ter
Disposizioni procedurali
1. L'individuazione di valori limite diversi ai sensi dell'articolo 16 bis è richiesta dal proponente con apposita istanza ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r 20/2006, la quale è corredata dalla documentazione indicata dall’allegato 7 bis (233)

Allegato inserito con d.p.g.r. 4 giugno 2024, n. 20, art. 2.

del presente regolamento recante «Indicazioni operative, finalizzate alla individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006».
2. Ai fini della valutazione della richiesta, la struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l. 241/1990, la quale, tenuto conto della situazione ambientale attuale e pregressa del corpo recettore, si esprime sulla concessione di limiti diversi, con facoltà di individuare valori dei limiti di emissione inferiori a quelli risultanti dalla proposta del richiedente, al fine di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli standard di qualità ambientali previsti dalla normativa di settore ed il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 17 e 21, comma 3, della l.r. 20/2006.
3. L'applicazione di limiti diversi ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 riguarda periodi temporalmente definiti in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, non può estendersi alla conduzione a regime dell'impianto ed è periodicamente rivalutata sulla base degli esiti del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 7 dell'allegato 7 bis del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente articolo restano in vigore fino alla loro revisione.
TITOLO III
-Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
CAPO I
-Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
Art. 17
-Campo di applicazione
1. Il presente titolo in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:
a) l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’ articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;
b) i trattamenti di cui all’articolo 100, comma 3, e all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.
Art. 18
-Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti
1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al presente regolamento.
2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all’allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
b) essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo le disposizioni dell’allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell’allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;
c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all’allegato 3, capo 2 al presente regolamento.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti o insediamenti (91)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 2.

derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD.
5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell’ aria ad uso degli edifici.
Art. 19
1. I trattamenti depurativi di cui all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:
a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;
b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.
2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 2, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 3, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.
5. La scelta dei trattamenti appropriati deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:
a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell’impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d’investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all’articolo 99 del decreto legislativo;
e) minimizzare l’impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;
f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati.
6. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:
a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell’impianto;
b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;
c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;
d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.
7. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
8. L’ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:
a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo del processo o sistema di smaltimento che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento per il trattamento appropriato di cui al comma 9.
b) la conservazione, se possibile presso l’impianto, della documentazione che attesta l’effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione di cui al comma 9;
c) i limiti allo scarico sulla base dell’allegato 5, tabella 3 della parte III del decreto legislativo qualora nell’impianto di depurazione ancorché rientrante come tipologia in quelli indicati ai commi 2 e 3 sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.
9. Il programma di manutenzione e gestione di cui all'articolo 21 bis, comma 2, lettera c) della legge regionale, di seguito denominato PMG, è definito all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. In particolare per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre 2000 AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno due terzi dei controlli sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L’effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all’allegato 3, capo 2 del presente regolamento.
10. I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di consegna dell’utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati come definiti agli articoli 19 bis e 19 ter.
11. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l’adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).
Art. 19 bis
- Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE(29)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 14.

1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006. (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’atto autorizzativo prescrive:
a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;
b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’ attuazione del PMG, relativo al (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b), (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
a bis) per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;(93)

Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
Art. 19 ter
- Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE (30)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 15.

1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater), della l.r. 20/2006, (94)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

ai seguenti criteri temporali:
a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :
1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione; (95)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q), del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; (95)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l’elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l’AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all’approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. (97)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) potenzialità dell’impianto;
b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell’agglomerato;
c) complessità dell’intervento di adeguamento e sua tempistica;
d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
3. Successivamente all’approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma.
3 bis. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

fino alla data del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che:
a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
b) siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).(97)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

4. L’atto autorizzativo di cui al comma 3 prescrive: (157)

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del PMG, relativo al (98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a),(98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis (98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’ uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità .(99)

Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 19.
Art. 20
-Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali(31)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 16.

Abrogato.
TITOLO IV
-Utilizzazione agronomica
CAPO I
-Ambito di applicazione
Art. 21
-Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati (32)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 17.

1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112 del decreto legislativo e dell’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale, disciplina le modalità per l’utilizzazione agronomica:
a) degli effluenti di allevamento;
b) delle acque di vegetazione ai sensi dell’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
c) delle acque reflue agroalimentari;
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato disciplinata dal presente titolo è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, al fine di realizzare un effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica. (159)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.

3. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l’obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.
CAPO II
-Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (161)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 17.

Art. 22
-Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (162)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall’azienda da cui origina. (163)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante; (164)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

b) la natura e la quantità del materiale trasportato; (164)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

c) l’identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione, se prevista, (165)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

effettuata allo SUAP (166)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.
3. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento, (166)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

le acque reflue agroalimentari e il digestato (165)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

siano trasportate all’interno dell’azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell’azienda stessa.
3 bis. Al trasporto dello stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009. (167)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

3 ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento. (167)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti di allevamento, (168)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell’ azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l’ azienda di origine e l’altra accompagna il trasporto.
5. I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l’ unità locale dell’azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
6. Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami (169)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

è effettuato in contenitori chiusi.
7. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l’attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto. Questa disposizione non si applica alla frazione solida del digestato. (165)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.

Art. 23
-Criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (33)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 18.

(170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

è consentita a condizione che:
a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;
c) sia assicurata l’adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche;
e bis) siano rispettati i valori limite relativi al digestato di cui all’allegato 4 del presente regolamento, verificati mediante l’effettuazione di analisi del digestato in uscita all’impianto. (171)

Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

1 bis. L’utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico e del digestato agroindustriale è consentita nel rispetto delle disposizioni del titolo IV del d.m. 25 febbraio 2016. (172)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

2. La distribuzione degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell’umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza (173)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

.
3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
4. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

devono:
a) contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
b) favorire l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
c) assicurare l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
e) garantire l’uniformità di applicazione del materiale (175)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

;
f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

dal di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
6. L’applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e del digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e dei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
a) del reale fabbisogno delle colture;
b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica; (176)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

7. La quantità di azoto totale al campo apportata dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto. (177)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.
9. Per le aziende di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), le dosi di effluente di allevamento e di digestato (170)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.

applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4, capo 1 del presente regolamento.
10. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.
Art. 24
1. L'utilizzo dei letami e della frazione palabile del digestato (178)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 20.

è vietato nelle seguenti situazioni:
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
b) nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;
c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione; (106)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 1.

d) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici;
e) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
f) nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo, nelle more della disciplina regionale di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.
2. L’utilizzo dei letami è inoltre vietato entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei letami è altresì vietato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno,da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento (178)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 20.

.
Art. 24 bis
- Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami (35)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 20.

1. Fatti salvi i divieti di cui all’articolo 24, comma 1, l’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

è vietato:
a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;
b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
d) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
e) con un interramento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.
2. L’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

è altresì vietato:
a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
b) entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all’azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi d’acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è vietato inoltre:
a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento. (180)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

6. La distribuzione del liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
a) il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interramento entro le dodici ore dalla distribuzione;
b) il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.

è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;
c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.
Art. 25
-Trattamento degli effluenti di allevamento e del digestato (181)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e del digestato (181)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.

e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire la protezione dell’ambiente, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica dei materiali (182)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.

rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.
2. L’ elenco indicativo dei trattamenti degli effluenti di allevamento (182)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 22.

è riportato nell’allegato 4, tabella 1, del presente regolamento. E’ consentito l’utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella citata tabella a condizione di garantire prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla tabella stessa. (36)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 21.

3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di allevamento di sostanze che, in ragione della loro natura o concentrazione, possono potenzialmente essere dannose per il suolo, le colture, gli animali e l’uomo. (36)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 21.

Art. 26
- Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo degli effluenti di allevamento e del digestato (183)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

1. Gli effluenti di allevamento e il digestato (184)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

destinati all’utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento e il digestato (184)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. (37)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.

2. Lo stoccaggio dei materiali di cui al comma 1 (183)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all’allegato 4, capi 2 e 4, del presente regolamento. (37)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.

4. Nelle aziende con produzione inferiore a 600 chilogrammi di azoto al campo, gli effluenti di allevamento (184)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.

devono essere raccolti e conservati, prima dello spandimento, secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia. Ove non presenti vige l’obbligo del rispetto dei parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento. (107)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 2.

4 bis. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all’allegato 4, capi 2 e 3, del presente regolamento. (38)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.

5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011. (1)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 1.

Art. 27
- Accumulo temporaneo di letami
1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell’utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti oggetto di spandimento. (186)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.

.(39)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23.

2. L’accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
a) 5 metri dalle scoline;
b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni;
c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231. (39)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23.

3. L’accumulo temporaneo non è ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo.
5. L’accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni. (39)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 23.

7. L’accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria.
8. L’accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, (189)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.

e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
Art. 28
- Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari (40)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 24.

1. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) l’effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
2. E’ esclusa l’utilizzazione agronomica:
a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;
3. (191)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.

Per le aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l’anno, l’utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, è consentita solo su terreni agricoli con le seguenti caratteristiche:
a) pH superiore a 8.0;
b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
c) buona areazione;
d) falda al di sotto dei 20 metri;
e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente. (192)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.

4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:
a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
c) la formazione di odori sgradevoli;
d) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
e) l’uniformità di applicazione delle acque.
5. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati.
6. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, coltura intercalare o di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
7. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto in funzione del fabbisogno delle colture.
8. Le dosi di applicazione non devono essere comunque superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella tabella dell’allegato 4, capo 6, comma 5 del presente regolamento.
9. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un’elevata efficienza distributiva delle acque, applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo – pianta.
10. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle stesse, in particolare, di quelle prodotte da caseifici e stabilimenti per la lavorazione di carne essiccata, affumicata, salata e insaccati il cui livello di salinità espressa come rapporto di adsorbimento di sodio (sodium adsorpion ratio – SAR) è inferiore a 10.
11. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti e le disposizioni di utilizzazione già previsti per i liquami all’articolo 24 bis.
12. Per i contenitori ove avvengono lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere rispettare le disposizioni di cui all’allegato 4, capo 6 del presente regolamento.
13. Per le acque reflue possono essere previste forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate, quali la veicolazione dei prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
Art. 29
- Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato (41)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 25.

(193)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

1. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività, (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione o (195)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10;
b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

, devono presentare solo (196)

Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

la comunicazione avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento;
c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 2 del presente regolamento;
d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.
2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato (194)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. E’ fatto (195)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). (109)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

2 bis. Durante il periodo di validità della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento, il soggetto produttore o utilizzatore comunica allo SUAP le (197)

Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

variazioni intervenute negli elementi di cui all’allegato 4, capo 5. (110)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:
a) dall’utilizzatore allo SUAP del (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell’effluente di allevamento utilizzato;
b) dal produttore allo SUAP del (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all’allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall’attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.
5. La comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all’allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata (198)

Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.

allo SUAP del (108)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.

comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell’azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione.
CAPO III
- Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide
Art. 30
- Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:
a) l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).
Art. 31
- Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata allo SUAP del (111)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.

comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del d.p.r. 59/2013. (111)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.

3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7. 2 del presente regolamento.
4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
a) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
b) i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.
5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a).
6. Lo SUAP (112)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.

entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa all’ ARPAT per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell’articolo 9 della l. 574/1996.
7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall’articolo 2 della l. 574/1996.
Art. 32
- Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedo¬geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non può superare la data del 30 giugno e dando eventuali prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute. In caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate immediatamente. (2)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 2.

Art. 33
- Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:
a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale e dagli inghiottitoi e doline ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione; (42)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 26.

b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);
c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;
f) nei boschi;
g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo nelle more della disciplina di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso;(42)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 26.

i) nelle aree di cava;
j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;
b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente;
c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;
d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.
Art. 34
- Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.
2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.
3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:
a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
5. L’eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.
6. Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell’utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito. (113)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 5.

7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a 1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
8. E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.
Art. 35
- Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.
2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.
3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;
b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;
c) l’identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.
4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all’interno dell’azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell’azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l’individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.
5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l’altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.
6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
Art. 36
- Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell’ ARPAT.
2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l. 574/96.
3. L’ARPAT entro il 15 marzo (43)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 27.

dell’anno successivo comunica alla Regione una relazione sull’applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.
TITOLO IV bis
- Zone vulnerabili da nitrati - Programma d’azione obbligatorio(44)

Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 28.

CAPO I
Art. 36 bis
1. Il presente titolo definisce il programma d’azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dai nitrati di origine agricola e si applica alle zone vulnerabili perimetrate.
2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari, nonché delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dal presente titolo è finalizzata all'utilizzo delle acque a fini irrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti. (199)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 27.

CAPO II
- Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati (47)

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 31.

(200)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 28.

Art. 36 ter
1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano:
a) i criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato (201)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 29.

e degli ammendanti organici di cui all’articolo 23, commi da 1 a 5;
b) le disposizioni relative alle modalità di trasporto degli effluenti di allevamento, del digestato (201)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 29.

e delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 22;
c) i criteri generali per l’utilizzazione delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 28;
d) le disposizioni relative ai trattamenti degli effluenti di allevamento e del digestato (201)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 29.

di cui all’articolo 25;
e) le disposizioni relative all’accumulo temporaneo di letami di cui all’articolo 27;
f) le disposizioni relative alle caratteristiche dello stoccaggio e dell’accumulo dei materiali palabili e non palabili di cui all’articolo 26, commi 1, 2, (202)

Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 29.

4 e 4 bis.
Art. 36 quater
- Criteri per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato (203)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.

e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici (49)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 33.

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano i criteri generali per l’utilizzazione agronomica degli effluenti dì allevamento e del digestato (203)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.

di cui all’articolo 23, commi da 1 a 5.
2. L’utilizzazione degli effluenti d’allevamento, del digestato (203)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.

e l’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell’azoto delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:
a) del reale fabbisogno delle colture;
b) della disponibilità di azoto nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica; (204)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.

3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:
a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al dlgs 75/2010, sia di effluenti di allevamento che di digestato, in coerenza anche con il CBPA; (204)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.

b) l’utilizzazione degli elementi nutritivi in misura elevata, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno e il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
4. La quantità di effluente di allevamento o di digestato non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamenti è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto. (207)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.

5. Le quantità di cui al comma 4 devono essere determinate come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4 del presente regolamento, comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.
6. Per le aziende di cui all’articolo 36 nonies, comma 2, lettera a), le dosi di effluente di allevamento o di digestato (203)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 30.

applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal PUA, da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4 del presente regolamento
7. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio fra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.
8. Oltre alla redazione del PUA, l’impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.
Art. 36 quinquies
- Divieti relativi all’utilizzazione agronomica dei letami e all’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici (50)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 34.

1. L’utilizzazione agronomica dei letami è vietata nei casi di cui all’articolo 24, comma 1.
2. L’utilizzazione agronomica dei letami è altresì vietata su terreni con pendenza media, riferita a un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.
3. L’utilizzazione agronomica dei letami e l’utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici è vietata entro:
a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
b) 25 metri di distanza:
1) dall’inizio dell’arenile per le acque lacuali, marino – costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;
2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004 n. 231.
4. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.
5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati.
6. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
7. L’utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010 è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l’intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
8. L’utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati e l’utilizzo dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui al d.lgs. 75/2010 sono vietati nella stagione autunno – invernale:
a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;
b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.
9. L’utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati è altresì vietata dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento (208)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 31.

.
10. Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto di cui al comma 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all’articolo 36 septies, comma 1, o nel PUA, di cui all’articolo 23, commi 9 e 10.
11. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunno – invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1° - 15 dicembre e 15 – 30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.
12. Per le coltivazioni protette il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010 è strettamente correlata al loro fabbisogno.
Art. 36 sexies
- Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami (51)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 35.

1. L’utilizzazione agronomica dei liquami è vietato nei casi di cui all’articolo 24 bis, commi 1 e 5.
2. L’utilizzazione agronomica dei liquami è altresì vietata:
a) su terreni con pendenza media, riferita a un’area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto al comma 6; (114)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 6.

b) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
c) entro 30 metri di distanza:
1) dall’inizio dell’arenile delle acque marino – costiere, lacuali e di transizione risultanti come corpi idrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalle deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2004, n. 231;
d) entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all’azienda agricola, a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch – crops, sovescio, prato, prato – pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.
4. Le disposizioni del comma 2, lettera b) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
5. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall’ inizio dell’arenile.
6. La distribuzione del liquame nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:
a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interramento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;
b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;
c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento;
d) presenza di sistemazioni idraulico – agrarie e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.
7. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al comma 6, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.
8. L’utilizzo dei liquami è altresì vietato nei seguenti periodi:
a) dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno – vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;
b) dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati al altre colture.
9. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno – invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 8 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all’articolo 36 septies, comma 1, o nel PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10.
10. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica.
Art. 36 septies
- Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi (52)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 36.

1. Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all’allegato 4, capo 1, del presente regolamento, un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l’impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione, le quantità distribuite e la tipologia di fertilizzante utilizzata per ciascun intervento (209)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 32.

, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
2. La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento. Il piano di concimazione non deve essere predisposto se la coltura in campo non prevede l’esecuzione di alcuna concimazione. (210)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 32.

3. Per ridurre al minimo le perdite d’azoto per lisciviazione e ottimizzare l’efficienza della concimazione, è necessario distribuire l’azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.
4. Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina o al momento delle semina purché:
a) sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
b) la somministrazione di azoto eseguita per le colture autunno – vernine non è superiore al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.
5. Non sono ammessi apporti in un’unica soluzione superiori al 60 per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell’allegato 4, capo 1 del presente regolamento. E’ consentita la somministrazione in un’unica soluzione delle quantità di azoto necessarie alla coltura, calcolate secondo le modalità previste all’allegato 4, capo 1 del presente regolamento, quando queste risultano inferiori a 50 chilogrammi di azoto per ettaro.
6. Per le colture primaverili – estive non sono ammessi apporti in un’unica soluzione superiori a 100 chilogrammi di azoto per ettaro. Il presente comma non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.
Art. 36 octies
1. Nelle zone vulnerabili di nuova perimetrazione l’adeguamento dei contenitori dello stoccaggio deve essere effettuato entro due anni dalla data di perimetrazione.
Art. 36 nonies
- Comunicazione ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato (212)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 34.

e delle acque reflue agroalimentari (54)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 38.

1. All’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (212)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 34.

si applicano le disposizioni dell’articolo 29, commi 2 e 4.
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (212)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 34.

deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore allo SUAP del (115)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 7.

comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:
a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento unitamente al PUA di cui all’articolo 36 quater, commi 6 e 7;
b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all’allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del presente regolamento;
c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento e del digestato (212)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 34.

sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) è effettuata:
a) dall’utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell’effluente di allevamento utilizzato;
b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.
4. Per la comunicazione relativa all’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 5.
Art. 36 decies
1. La Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato (213)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 35.

e dei concimi azotati e degli ammendanti organici.
2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:
a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;
b) presenza delle colture indicate;
c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.
3. L’attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, deve tenere conto di tutte le tipologie di impresa presenti all’interno delle zone vulnerabili individuate dalla Regione, indipendentemente dalla tipologia di azoto utilizzato.
4. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino – costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.
5. La frequenza dei controlli deve garantire l’acquisizione di dati sufficienti a evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell’efficacia del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili, contenuto nelle disposizioni del presente regolamento.
6. Le informazioni sullo stato di attuazione del programma d’azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento sono trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità e le scadenza temporali di cui alle schede 27, 27 bis, 28, 29, 30 e 31 del decreto ministeriale 18 settembre 2002 (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152).
TITOLO V
- Acque meteoriche dilavanti
CAPO I
- Ambito di applicazione
Art. 37
- Ambito di applicazione
1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:
a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;
b) alla determinazione dell’ elenco delle attività di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;
c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell’ articolo 8, comma 5 legge regionale;
d) agli indirizzi per l’ autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all’ articolo 10, comma 1 della legge regionale;
e) alle norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all’ articolo 15, comma 4 della legge regionale;
f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all’ articolo 10, comma 8 della legge regionale;
g) alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all’ articolo 10, comma 2 della legge regionale.
CAPO II
- Disciplina delle acque meteoriche dilavanti
Art. 38
- Norme generali
1. La gestione delle AMD deve perseguire:
a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all’allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;
b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.
2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all’ interno del quale si sono prodotte. E’ ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono considerate già soddisfatte negli stabilimenti dove sia presente un sistema di riutilizzo, anche consortile, delle acque reflue o meteoriche. (56)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.

3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.
4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data del 18 marzo 2011 (57)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 40.

e, ai sensi dell’articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l’immissione diretta in acque sotterranee.
Art. 39
1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:
a) le attività produttive indicate nell’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate dall’articolo 43, salvo che sia dimostrata l’esistenza di una delle seguenti condizioni:
1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;
2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;
b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6 del presente regolamento, rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40 bis e 40 ter.
2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall’allegato 5, capo 1, del presente regolamento.
Art. 40
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 2, del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. (214)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 36.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'articolo 17 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014). L’acquisizione dell' autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste al capo II della l.r. 35/2015. (214)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 36.

3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree di cava si identificano i seguenti ambiti principali:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla cava, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE).
4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle cave:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi per evitare che le AMD, derivanti dall’area esterna all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo, come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all’articolo 12, comma 2, lettera d), della l.r. 78/1998 deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo e successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della cava.
5. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate, per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali, ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l’effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell’ area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.
Art. 40 bis
- Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie(60)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 43.

1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive, nell’autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore. (215)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 37.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382 (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). L’acquisizione dell’autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli articoli 13 e 14 del d.p.r. 382/1994.
3. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, all’interno delle aree soggette a concessione mineraria, sono identificati i seguenti ambiti:
a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;
b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l’area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla miniera, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;
c) area adibita all’accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera r), del d.lgs. 117/2008.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al d.lgs.117/2008, nelle miniere di cui al presente articolo:
a) devono essere approntati gli opportuni interventi di regimazione per evitare che le AMD, derivanti dalle aree di miniera soggette a concessione ed esterne all’area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all’interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile, in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all’attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;
c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;
d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il programma di ripristino delle aree coltivate previsto nel decreto di concessione deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell’inerbimento efficace del suolo, e, successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;
e) all’interno dell’area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all’interno della miniera.
5. Per miniere di materiali da taglio, le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:
a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD, in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della miniera ed allo stato delle loro superfici;
b) l’oggettiva realizzabilità delle opere, anche in relazione alla posizione dell’area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);
c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisionali in relazioni alle condizioni di coltivazione.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.
Art. 40 ter
1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo. La struttura regionale competente valuta il piano e prescrive nell’autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni. (216)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

2. Nell’autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo.
3. In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

in materia di acque meteoriche, come individuato ai sensi del Capo II della l.r. 20/2006, esprime le proprie determinazioni in ordine alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, (120)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

nell’ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque fermi i poteri di vigilanza e controllo dell’ente competente.
4. Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:
a) i cantieri per l’ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;
b) i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed uffici.
5. Sono altresì escluse dall’attività di cantiere di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all’esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.
6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell’opera, infrastruttura, impianto alla cui realizzazione concorrono o, comunque, nell’eventuale integrazione documentale all’uopo presentata dal proponente in sede di approvazione dei relativi progetti e delle loro varianti in corso d'opera nonché, in caso di opera, infrastruttura, impianto, progetto o variante in corso d'opera soggetti alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale. (121)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

6 bis. Nel caso di suddivisione funzionale del progetto già autorizzato, in lotti che non diano luogo a variante in corso d'opera, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori, il soggetto che esegue i lavori può comunicare una nuova o diversa individuazione delle aree di cui ai commi 4 e 5 alla struttura regionale competente, che si esprime entro il termine di sessanta giorni. (122)

Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

7. Nell’ambito dei procedimenti di cui al comma 6 e 6 bis (123)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 1.

, la struttura regionale competente (217)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 38.

si esprime in ordine:
a) alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all’allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;
b) all’applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla articolo 76 del decreto legislativo.
8. In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:
a) l’avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l’ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;
b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.
9. All’interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.
Art. 41
- Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale (62)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

1. Lo scarico di AMPP, derivanti dalle attività indicate all'articolo 39, comma 1 (63)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

, deve recapitare in ordine preferenziale:
a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;
b) previo idoneo trattamento, in corpo d’ acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale o nella condotta bianca delle reti separate per le zone non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;(100)

Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 5.

c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall’ allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l’ impossibilità tecnica o l’ eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di aree caratterizzate da elevata densità di insediamenti produttivi, è ammessa la raccolta e il trasferimento delle AMPP verso un sistema depurativo unico per il loro trattamento centralizzato. (64)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 45.

Art. 42
- Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all’articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale(65)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l’ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere alla struttura regionale competente (218)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 39.

di prescrivere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione per garantire:
a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;
b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale. (66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

2. La struttura regionale competente, avvalendosi della collaborazione tecnica del gestore del SII o altro gestore, se presente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale, (218)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 39.

nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:
a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell’effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell’ attività produttiva;
b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all’impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato. (66)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 46.

Art. 43
- Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5 (67)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 47.

1. Ai fini dell’autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all’allegato 5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell’allegato 5 medesimo.
2. La struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l’integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori e, in particolare, può disporre nell’autorizzazione:
a) l’estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di AMC, oltre le AMPP stesse comunque formatisi nello stabilimento;
b) ulteriori e specifici trattamenti per le AMC;
c) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l’ambiente, le risorse idropotabili e la salute.
3. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui al comma 1, la struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

stabilisce un termine, non superiore a quattro anni, in relazione alla complessità dell’intervento, per l’esecuzione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni.
4. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative di cui al comma 3, lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione vigente.
5. Ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all’ articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), il titolare dell’ attività presenta istanza alla struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

. Nel caso di esito positivo della verifica, le AMPP derivanti da dette attività sono assimilate alle AMDNC e non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo, derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa relativa all'autorizzazione ambientale integrata di cui alla parte II del decreto legislativo, sono valutate e disciplinate nell’ ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.
7. La struttura regionale competente (219)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, per le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilità di confermare la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente, sempreché siano garantite le condizioni di cui al comma 2.
7 bis. Con riferimento alle autorizzazioni allo scarico di AMD in essere, la struttura regionale competente può definire, in sede di rinnovo o modificazione dell'autorizzazione, o in caso di altre specifiche esigenze gestionali, apposite prescrizioni di carattere tecnico operativo al fine di adeguare i contenuti delle autorizzazioni alle disposizioni della legge regionale e del presente regolamento. (220)

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 40.

Art. 44
- Indirizzi per l’ autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena
1. L’ adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall’ articolo 25 della legge regionale.
2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell’ insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all’ articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l’utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie sempreché, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.
4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l’ integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all’ impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.
5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all’ ultimo evento piovoso.
6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all’ articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.
7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.
Art. 45
- Norme tecniche per l’ identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche
1. L’ identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.
3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla struttura regionale competente o dagli allacci concessi dal gestore del SII o da altro gestore, se presente. La struttura regionale competente e l’ ARPAT forniscono al gestore del SII o ad altro gestore, se presente, le informazioni in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione. (68)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.

(221)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 41.

4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:
a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;
b) ai fini dell’attribuzione della classificazione B2, sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; per la classificazione non sono considerate le sostanze per le quali è dimostrato, già al momento dello scarico in fognatura, il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali. (68)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 48.

5. La comunicazione di cui all’articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall’ attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all’ allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:
a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;
b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnico-funzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.
7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell’impianto di depurazione cui sono asserviti ed il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.
8. I contenuti delle schede tecniche previste dall’articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell’allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
TITOLO VI
- Scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale
CAPO I
- Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale
Art. 46
- Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela delle acque (222)

Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 42.

.
2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all’impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.
Art. 47
- Criteri generali
1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno.
2. Ai fini di una corretta gestione dell’impianto di depurazione il gestore definisce l’ andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all’ impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale.
3. Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica:
a) le informazioni di cui al comma 1;
b) le modalità con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell’ anno.
4. Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell’abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilità di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche.
5. Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni , in applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 101, comma 1, del decreto legislativo, la struttura regionale competente (223)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 43.

dispone le opportune prescrizioni ivi compresi gli eventuali scostamenti possibili dalle condizioni ordinarie allo scarico, limitatamente ai parametri possibili ai sensi della vigente normativa, e comunque per un periodo limitato a far data dall’ inizio della fase di avvio come dichiarata nella documentazione di cui al comma 2. Sono fatte salve le esigenze di tutela igienico-sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
6. Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1 aprile -30 settembre non possono riguardare i parametri utili per la definizione della idoneità alla balneazione sulla base della vigente normativa.
TITOLO VII
- Acque di restituzione
CAPO I
- Ambito di applicazione
Art. 48
- Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all’ articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.
2. Sono escluse dall’ applicazione delle norme di cui al presente titolo:
a) le acque di cui all’ articolo 2, comma 1 bis (69)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.

della legge regionale;
b) le attività di cui all’articolo 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina;
c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, direttamente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;
d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell’ efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest’ ultime se addizionate con sostanze necessarie all’ effettuazione dei lavaggi che contengono sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del decreto legislativo, o che comunque compromettono il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. (70)

Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.

3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.
CAPO II
- Disciplina delle acque di restituzione
Art. 49
- Norme generali
1. La struttura regionale competente (224)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.

nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell’ AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all’ ARPAT. (71)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

1 bis. Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all’articolo 52 bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall'articolo 11 bis della legge regionale. (72)

Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

3. La struttura regionale competente (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

(224)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.

può ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici:
a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;
b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela della acque della Toscana sempreché sia garantito l’ equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l’acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall’ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. (71)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di restituzione (74)

Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

in merito alla continuazione degli usi assentiti.
6. Il titolare della concessione alla derivazione presenta alla struttura regionale competente (224)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.

una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino:
a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;
b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;
c) andamento temporale e quali - quantitativo dei volumi di acque del (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

corpo idrico, di acque derivate e restituite. Per gli impianti di produzione idroelettrica le condizioni qualitative non sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW;
d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW; (75)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:
1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;
2) individuazione della parte del corpo idrico interessata (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

dagli effetti della restituzione delle acque;
3) valutazione degli impatti delle proposte sul corpo idrico (73)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.

nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell’allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo.
7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all’ articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all’ articolo 2 lettera o).
8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.
9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo. (226)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.

Art. 50
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione
1. Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII in corsi d'acqua (76)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 51.

è ammessa la presenza di agenti potabilizzanti di cui all’allegato 7 al presente regolamento, secondo le disposizioni e le condizioni dello stesso.
2. Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall’ allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo .
3. I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitante in impianto di depurazione sono sempre consentiti.
4. Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo del SII, si intendono sempre consentiti trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all’ ARPAT. Gli sfiori per troppo pieno sono sempre ammessi. (77)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 51.

Art. 51
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica
1. II rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all’ articolo 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l’aggiunta di nessun tipo di sostanza.
2. La struttura regionale competente(227)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 45.

adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessità di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione.
Art. 52
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale (78)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 52.

1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l’esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all'articolo 52 ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
2. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All’atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. 61/R/2016, (228)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 46.

il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 52 ter, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.
4. La struttura regionale competente, (228)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 46.

vista la documentazione di cui al comma 3, provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.
Art. 52 bis
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale(79)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 53.

1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla l.r. 38/2004 al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52 ter.
3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell’ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.
Art. 52 ter
- Acque da sondaggi e perforazioni escluse dalla disciplina delle acque di restituzione(80)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 54.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale, le disposizioni di cui agli articoli 52 e 52 bis non si applicano alle acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l’esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo che restano conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o dei rifiuti in relazione alla modalità di gestione attuata.
Art. 53
- Criteri tecnici per l’ identificazione di corpi idrici superficiali (81)

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 55.

1. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati corpi idrici superficiali:
a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Toscana;
b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella CTR, che siano collegati in modo permanente a quelli rappresentati nella stessa.
2. Ai fini dell’autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Ai fini dell’autorizzazione di scarichi in essere, se ricompresi tra quelli inclusi nell’accordo di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
TITOLO VIII
- Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
- Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Art. 54
- Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 della l. 574/1996.
2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.
CAPO I bis
- Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari(82)

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 56.

Art. 54 bis
- Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari (83)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 57.

1. Per quanto non previsto dai titoli IV e IV bis del presente regolamento valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152).
2. Nelle zone vulnerabili da nitrati istituite successivamente all’entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") le disposizioni del titolo IV bis si applicano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro perimetrazione.
CAPO II
Art. 55
- Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane
1. Ai sensi dell’ articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 26 comma 2 della legge regionale per la stipula degli accordi e contratti di programma è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui all’articolo 26, comma 1 della legge regionale. (85)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 59.

Art 55 bis
- Norma transitoria in materia di classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali (86)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 60.

1. A far data dal 31 dicembre 2015, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera p) del decreto legislativo, deve prendersi a riferimento la classificazione definita dalla Regione sulla base del monitoraggio effettuato da ARPAT ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 al decreto legislativo.
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali si prende a riferimento la classificazione contenuta nel piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo.
Art 55 ter
- Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche nei cantieri (87)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 61.

1. Fermi restando gli esiti della VIA, le disposizioni di esclusione dall’attività di cantiere di cui all’articolo 40 ter, commi 4 e 5, si applicano ai progetti e alle loro varianti in corso d’opera,o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”),(124)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.

previa specifica richiesta inoltrata dal soggetto proponente del progetto o della variante, o, nel caso di lavori già in corso, dall’esecutore degli stessi.
2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015 all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione. (124)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.

2bis. Alle aree escluse dall'attività di cantiere ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 ter, comma 8. (125)

Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.

Art. 55 quater
- Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie (88)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 62.

1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all’articolo 40 bis presentano la richiesta di autorizzazione allo scarico ed il contestuale piano di gestione delle AMD, ai sensi del medesimo articolo con le seguenti modalità:
a) contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento;
b) ove non esistano autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012.
2. Si ritengono autorizzati, fino al rinnovo di cui al comma 1, lettera a), gli scarichi di AMD esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento.
Art. 55 quinquies
- Disposizioni transitorie per le attività di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5 (127)

Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 4.

1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5, sono presentate, entro un anno dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015, all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.
Art. 55 sexies
1. Per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, può predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili.
2. Sono ritenuti validi i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti fino alla loro revisione da parte della competente struttura regionale.
CAPO III
- Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore
Art. 56
- Cessazione di efficacia
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:
a) l’allegato 3 della delibera di Giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225;
b) il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.
Art. 57
- Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88").
2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” recante la disciplina per l’utilizzazione agronomica delle acquei vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).
Art. 58
- Entrata in vigore
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2. Il titolo IV, capo II, entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione sul BURT.
3. Il titolo IV, capo III, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R , art. 3.

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Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 3.

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Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 4.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 14.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 15.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 19.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 26.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 27.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 28.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 29.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 30.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 32.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 36.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 41.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 42.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 44.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 48.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 52.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 54.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 56.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 57.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 59.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 60.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 61.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 62.

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Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 5.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 7.

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Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 11.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 27.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 33.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 36.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 41.

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Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 46.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 47.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 49.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.