TITOLO VIII
- Disposizioni transitorie e finali
CAPO I
- Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
Art. 54
- Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8 della l. 574/1996.
2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all’articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.
CAPO I bis
Art. 54 bis
1. Per quanto non previsto dai titoli IV e IV bis del presente regolamento valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152).
2. Nelle zone vulnerabili da nitrati istituite successivamente all’entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 2012, n. 76/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R - Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") le disposizioni del titolo IV bis si applicano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro perimetrazione.
CAPO II
Art. 55
- Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane
1. Ai sensi dell’ articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 26 comma 2 della legge regionale per la stipula degli accordi e contratti di programma è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui all’articolo 26, comma 1 della legge regionale. (85) Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 59.
Art 55 bis
1. A far data dal 31 dicembre 2015, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera p) del decreto legislativo, deve prendersi a riferimento la classificazione definita dalla Regione sulla base del monitoraggio effettuato da ARPAT ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 al decreto legislativo.
2. Fino alla data di cui al comma 1, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali si prende a riferimento la classificazione contenuta nel piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo.
Art 55 ter
1. Fermi restando gli esiti della VIA, le disposizioni di esclusione dall’attività di cantiere di cui all’articolo 40 ter, commi 4 e 5, si applicano ai progetti e alle loro varianti in corso d’opera,
o ai relativi lotti funzionali già approvati o in corso di realizzazione all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale 21 gennaio 2015, n. 10/R “Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”),
(124) Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.
previa specifica richiesta inoltrata dal soggetto proponente del progetto o della variante, o, nel caso di lavori già in corso, dall’esecutore degli stessi.
2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore
del d.p.g.r. 10/R/2015 all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni in ordine ai profili di cui all'articolo 40 ter, comma 7. Decorso inutilmente tale termine o quello superiore stabilito ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per l’acquisizione di informazioni o certificati relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’ente competente, trovano applicazione i rimedi e le tutele previsti dalla medesima legge per i casi di silenzio o di mancata o tardiva emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento da parte dell'amministrazione. (124) Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R, art. 2.
Art. 55 quater
1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all’articolo 40 bis presentano la richiesta di autorizzazione allo scarico ed il contestuale piano di gestione delle AMD, ai sensi del medesimo articolo con le seguenti modalità:
a) contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento;
b) ove non esistano autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 76/R/2012.
2. Si ritengono autorizzati, fino al rinnovo di cui al comma 1, lettera a), gli scarichi di AMD esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento.
Art. 55 quinquies
1. Le domande di autorizzazione relative alle acque meteoriche dilavanti provenienti dai centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al punto 5 della tabella 5 dell’allegato 5, sono presentate, entro un anno dall’entrata in vigore del d.p.g.r. 10/R/2015, all’ente competente, che si esprime nei successivi sessanta giorni.
Art. 55 sexies
1. Per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento la Giunta regionale, con deliberazione, può predisporre apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili.
2. Sono ritenuti validi i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti fino alla loro revisione da parte della competente struttura regionale.
CAPO III
- Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore
Art. 56
- Cessazione di efficacia
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:
a) l’allegato 3 della delibera di Giunta regionale toscana 10 marzo 2003, n. 225;
b) il decreto dirigenziale 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.
Art. 57
- Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 maggio 2003, n. 28/R (Regolamento di attuazione dell’art.6 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88").
2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 ottobre 2006, n. 45/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” recante la disciplina per l’utilizzazione agronomica delle acquei vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).
Art. 58
- Entrata in vigore
1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).
2. Il titolo IV, capo II, entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione sul BURT.
3. Il titolo IV, capo III, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURT.