TITOLO VII
- Acque di restituzione
CAPO I
- Ambito di applicazione
Art. 48
- Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all’ articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.
2. Sono escluse dall’ applicazione delle norme di cui al presente titolo:
b) le attività di cui all’articolo 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina;
c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, direttamente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;
d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell’ efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest’ ultime se addizionate con sostanze necessarie all’ effettuazione dei lavaggi
che contengono sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del decreto legislativo, o che comunque compromettono il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore. (70) Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 49.
3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.
CAPO II
- Disciplina delle acque di restituzione
Art. 49
- Norme generali
a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;
b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela della acque della Toscana sempreché sia garantito l’ equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.
4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l’acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall’ente competente ai sensi dei commi 1 e 1 bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52 bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5. (71) Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico - sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di
restituzione (74) Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
in merito alla continuazione degli usi assentiti.
a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;
b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;
d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW; (75) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:
1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;
3) valutazione degli impatti delle proposte sul
corpo idrico (73) Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 50.
nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell’allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo.
7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all’ articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all’ articolo 2 lettera o).
8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.
9. Ai fini del comma 6, il titolare della concessione può fare riferimento alla documentazione già presentata alla struttura regionale competente ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015) qualora in detta documentazione siano contenute le informazioni richieste al presente articolo. (226) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 44.
Art. 50
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione
2. Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall’ allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo .
3. I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitante in impianto di depurazione sono sempre consentiti.
Art. 51
- Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica
1. II rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all’ articolo 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l’aggiunta di nessun tipo di sostanza.
2. La struttura regionale competente(227) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 45.
adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessità di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione.
Art. 52
1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l’esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all'articolo 52 ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
2. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All’atto della richiesta, alla struttura regionale competente, del permesso di ricerca di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al d.p.g.r. 61/R/2016, (228) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 46.
il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 52 ter, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente. Art. 52 bis
1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. All’atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla l.r. 38/2004 al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52 ter.
3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell’ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.
Art. 52 ter
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, lettera c) della legge regionale, le disposizioni di cui agli articoli 52 e 52 bis non si applicano alle acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l’esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo che restano conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o dei rifiuti in relazione alla modalità di gestione attuata.
Art. 53
1. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati corpi idrici superficiali:
a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Toscana;
b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella CTR, che siano collegati in modo permanente a quelli rappresentati nella stessa.
2. Ai fini dell’autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 1.
3. Ai fini dell’autorizzazione di scarichi in essere, se ricompresi tra quelli inclusi nell’accordo di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.