Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima,
del 17 settembre 2008
TITOLO VI
- Scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale
CAPO I
- Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale
Art. 46
- Ambito di applicazione
2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all’impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.
Art. 47
- Criteri generali
1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno.
2. Ai fini di una corretta gestione dell’impianto di depurazione il gestore definisce l’ andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all’ impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale.
3. Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica:
a) le informazioni di cui al comma 1;
b) le modalità con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell’ anno.
4. Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell’abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilità di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche.
5. Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni , in applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 101, comma 1, del decreto legislativo,
la struttura regionale competente (223) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 43.
dispone le opportune prescrizioni ivi compresi gli eventuali scostamenti possibili dalle condizioni ordinarie allo scarico, limitatamente ai parametri possibili ai sensi della vigente normativa, e comunque per un periodo limitato a far data dall’ inizio della fase di avvio come dichiarata nella documentazione di cui al comma 2. Sono fatte salve le esigenze di tutela igienico-sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.
6. Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1 aprile -30 settembre non possono riguardare i parametri utili per la definizione della idoneità alla balneazione sulla base della vigente normativa.