TITOLO IV
-Utilizzazione agronomica
CAPO I
-Ambito di applicazione
Art. 21
1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 112 del decreto legislativo e dell’articolo 13, comma 1, lettera e), della legge regionale, disciplina le modalità per l’utilizzazione agronomica:
a) degli effluenti di allevamento;
b) delle acque di vegetazione ai sensi dell’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
c) delle acque reflue agroalimentari;
2. L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato disciplinata dal presente titolo è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute, al fine di realizzare un effetto concimante, ammendante, irriguo o fertirriguo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica. (159) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 16.
3. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l’obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.
CAPO II
Art. 22
1. Il trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue agroalimentari e del digestato destinati all'utilizzazione agronomica è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia, dall’azienda da cui origina. (163) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti di allevamento, le acque reflue agroalimentari e il digestato, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante; (164) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
c) l’identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l’ubicazione del sito di spandimento;
3 ter. Al trasporto del digestato tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di digestato all’interno del territorio nazionale si applica la deroga di cui all’articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1069/2009 se proveniente da impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione ai sensi dello stesso regolamento. (167) Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti
di allevamento, (168) Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 18.
o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuori dell’ azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso l’ azienda di origine e l’altra accompagna il trasporto.
5. I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l’ unità locale dell’azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
Art. 23
a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;
c) sia assicurata l’adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;
d) siano rispettati i tempi di distribuzione;
e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche;
3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;
d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
a) contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;
b) favorire l’effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;
c) assicurare l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato (170) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
dal di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati. a) del reale fabbisogno delle colture;
7. La quantità di azoto totale al campo apportata dagli effluenti di allevamento e dal digestato non deve superare il limite di 340 chilogrammi per ettaro e per anno. Il digestato concorre al raggiungimento di tale valore per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di matrici diverse dagli effluenti di allevamento è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell’azoto. (177) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all’allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al d.lgs.75/2010.
9. Per le aziende di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a), le dosi di effluente di allevamento e di digestato (170) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 19.
applicate e l’eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall’allegato 4, capo 1 del presente regolamento. 10. Il PUA si basa sull’equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell’elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.
Art. 24
a) sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;
b) nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;
d) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici;
e) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
f) nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo, nelle more della disciplina regionale di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.
2. L’utilizzo dei letami è inoltre vietato entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
Art. 24 bis
a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;
b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
d) dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;
e) con un interramento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.
a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;
b) entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all’azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.
4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:
a) per i corsi d’acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell’argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;
b) per le acque marino – costiere e quelle lacuali dall’inizio dell’arenile.
5. L’utilizzo dei liquami, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato è vietato inoltre:
a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno, da eseguire al massimo entro tre giorni dallo spandimento;
6. La distribuzione del liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.
nell’ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni: a) il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.
in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interramento entro le dodici ore dalla distribuzione; b) il liquame, dei digestati tal quali e delle frazioni chiarificate del digestato (179) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 21.
è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative; c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l’assenza di fenomeni di ruscellamento.
Art. 25
Art. 26
1. Gli effluenti di allevamento e il digestato (184) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.
destinati all’utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell’allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento e il digestato (184) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 23.
prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. (37) Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 22.
Art. 27
- Accumulo temporaneo di letami
2. L’accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
a) 5 metri dalle scoline;
b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni;
3. L’accumulo temporaneo non è ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo.
7. L’accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell’ambito di una stessa annata agraria.
8. L’accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa,
(189) Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 24.
e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
Art. 28
1. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:
a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;
b) l’effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.
2. E’ esclusa l’utilizzazione agronomica:
a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolforazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;
3. (191) Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
Per le aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l’anno, l’utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, è consentita solo su terreni agricoli con le seguenti caratteristiche: b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;
d) falda al di sotto dei 20 metri;
e) tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da evitare il ruscellamento, anche in considerazione della presenza di copertura vegetale, del tipo di coltura e delle modalità di distribuzione delle acque reflue. Tali caratteristiche devono essere illustrate in una relazione tecnica sottoscritta da un tecnico agronomo o con professionalità equipollente. (192) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 25.
4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:
a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;
c) la formazione di odori sgradevoli;
d) l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
e) l’uniformità di applicazione delle acque.
5. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati.
6. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, coltura intercalare o di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.
7. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l’efficienza dell’acqua e dell’azoto in funzione del fabbisogno delle colture.
8. Le dosi di applicazione non devono essere comunque superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella tabella dell’allegato 4, capo 6, comma 5 del presente regolamento.
9. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un’elevata efficienza distributiva delle acque, applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo – pianta.
10. L’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle stesse, in particolare, di quelle prodotte da caseifici e stabilimenti per la lavorazione di carne essiccata, affumicata, salata e insaccati il cui livello di salinità espressa come rapporto di adsorbimento di sodio (sodium adsorpion ratio – SAR) è inferiore a 10.
11. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti e le disposizioni di utilizzazione già previsti per i liquami all’articolo 24 bis.
12. Per i contenitori ove avvengono lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere rispettare le disposizioni di cui all’allegato 4, capo 6 del presente regolamento.
13. Per le acque reflue possono essere previste forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate, quali la veicolazione dei prodotti fitosanitari o fertilizzanti.
Art. 29
a) le imprese con produzione o (195) Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all’articolo 23, commi 9 e 10; c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento o da digestato (194) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all’allegato 4, capo 5, comma 2 del presente regolamento; 2. La comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o del digestato (194) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
ha validità per un periodo non superiore a cinque anni. E’ fatto (195) Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35). (109) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:
4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all’allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall’attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.
5. La comunicazione semplificata per l’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all’allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata (198) Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 26.
allo SUAP del (108) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 3.
comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell’azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione. CAPO III
- Procedure e modalità per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide
Art. 30
- Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:
a) l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all’articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal decreto ministeriale 6 luglio 2005 (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all’art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).
Art. 31
- Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. La comunicazione di cui all’articolo 3 della l. 574/1996 deve essere presentata
allo SUAP del (111) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 4.
comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide.
3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati nell’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7. 2 del presente regolamento.
4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:
a) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;
b) i dati di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.
5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all’allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contieni i dati di cui al comma 4, lettera a).
7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall’articolo 2 della l. 574/1996.
Art. 32
- Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedo¬geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.
3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non può superare la data del
30 giugno e dando eventuali prescrizioni a tutela dell’ambiente e della salute. In caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate immediatamente. (2) Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R, art. 2.
Art. 33
- Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Fatti salvi i divieti previsti dalla l. 574/96 è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:
b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6 (Approvazione del piano di tutela delle acque);
c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato cosi come definito dall’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;
g) nei giardini ed aree di uso pubblico;
h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all’articolo 18 della l.r. 38/2004 con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all’articolo 94 del decreto legislativo nelle more della disciplina di cui all’articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso;(42) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 26.
j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;
k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;
l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.
2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;
b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente;
c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;
d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.
Art. 34
- Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.
2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.
3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:
a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;
b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;
c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.
5. L’eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.
6. Le acque di vegetazione e le sanse umide, prima dell’utilizzazione agronomica, possono essere conferite anche ad un contenitore di stoccaggio ubicato fuori del frantoio. In tal caso, presso il frantoio, devono essere conservati i contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide oppure i documenti che dimostrino l’effettivo trasferimento ad altri soggetti e la capacità dei contenitori presenti nel frantoio è ridotta in proporzione al volume trasferito. (113) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R, art. 5.
7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a 1*10-7 cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
8. E’ obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.
Art. 35
- Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.
2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.
3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:
a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;
b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;
c) l’identificazione del mezzo di trasporto;
d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.
4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all’interno dell’azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell’azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l’individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.
5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l’ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l’altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.
6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.
Art. 36
- Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide
1. Il controllo su campo dell’attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell’ ARPAT.
2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della l. 574/96.
3. L’ARPAT entro il
15 marzo (43) Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 27.
dell’anno successivo comunica alla Regione una relazione sull’applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati.