TITOLO III
-Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
CAPO I
-Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
Art. 17
-Campo di applicazione
1. Il presente titolo in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:
a) l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’ articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;
b) i trattamenti di cui all’articolo 100, comma 3, e all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.
Art. 18
-Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti
1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al presente regolamento.
2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all’allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
b) essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo le disposizioni dell’allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell’allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;
c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all’allegato 3, capo 2 al presente regolamento.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell’ aria ad uso degli edifici.
Art. 19
1. I trattamenti depurativi di cui all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:
a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;
b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.
2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 2, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 3, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.
5. La scelta dei trattamenti appropriati deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:
a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell’impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d’investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all’articolo 99 del decreto legislativo;
e) minimizzare l’impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;
f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati.
6. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:
a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell’impianto;
b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;
c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;
d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.
7. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
8. L’ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:
a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo del processo o sistema di smaltimento che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento per il trattamento appropriato di cui al comma 9.
b) la conservazione, se possibile presso l’impianto, della documentazione che attesta l’effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione di cui al comma 9;
c) i limiti allo scarico sulla base dell’allegato 5, tabella 3 della parte III del decreto legislativo qualora nell’impianto di depurazione ancorché rientrante come tipologia in quelli indicati ai commi 2 e 3 sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.
9. Il programma di manutenzione e gestione di cui all'articolo 21 bis, comma 2, lettera c) della legge regionale, di seguito denominato PMG, è definito all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. In particolare per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre 2000 AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno due terzi dei controlli sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L’effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all’allegato 3, capo 2 del presente regolamento.
10. I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di consegna dell’utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati come definiti agli articoli 19 bis e 19 ter.
11. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l’adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).
Art. 19 bis
1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006. (92) Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.
2. Ai fini di cui al comma 1, l’atto autorizzativo prescrive:
a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;
c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b), (92) Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.
che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso. 3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
Art. 19 ter
1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater), della l.r. 20/2006, (94) Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
ai seguenti criteri temporali: a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :
1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q), del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; (95) Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l’elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l’AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all’approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. (97) Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) potenzialità dell’impianto;
b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell’agglomerato;
c) complessità dell’intervento di adeguamento e sua tempistica;
d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
3. Successivamente all’approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.
alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma. a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a),(98) Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso. a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’ uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità .(99) Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.
6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 19.
Art. 20
Abrogato.