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Regolamento 8 settembre 2008, n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 17 settembre 2008

TITOLO III
-Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
CAPO I
-Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati
Art. 17
-Campo di applicazione
1. Il presente titolo in attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:
a) l’assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all’ articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;
b) i trattamenti di cui all’articolo 100, comma 3, e all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.
Art. 18
-Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti
1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell’allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell’allegato 2 al presente regolamento.
2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all’allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
b) essere dimensionati e realizzati a regola d’arte secondo le disposizioni dell’allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell’allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;
c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;
d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all’allegato 3, capo 2 al presente regolamento.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti o insediamenti (91)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 2.

derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD.
5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell’ aria ad uso degli edifici.
Art. 19
1. I trattamenti depurativi di cui all’articolo 105, comma 2, del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:
a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;
b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.
2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 2, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all’allegato 3, tabella 3, del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell’articolo 21 bis della legge regionale.
4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.
5. La scelta dei trattamenti appropriati deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:
a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell’impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d’investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;
b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;
c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;
d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all’articolo 99 del decreto legislativo;
e) minimizzare l’impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;
f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all’inquinamento da nitrati.
6. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:
a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell’impianto;
b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;
c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;
d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.
7. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.
8. L’ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:
a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo del processo o sistema di smaltimento che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento per il trattamento appropriato di cui al comma 9.
b) la conservazione, se possibile presso l’impianto, della documentazione che attesta l’effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione di cui al comma 9;
c) i limiti allo scarico sulla base dell’allegato 5, tabella 3 della parte III del decreto legislativo qualora nell’impianto di depurazione ancorché rientrante come tipologia in quelli indicati ai commi 2 e 3 sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.
9. Il programma di manutenzione e gestione di cui all'articolo 21 bis, comma 2, lettera c) della legge regionale, di seguito denominato PMG, è definito all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. In particolare per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre 2000 AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno due terzi dei controlli sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L’effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all’allegato 3, capo 2 del presente regolamento.
10. I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di consegna dell’utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati come definiti agli articoli 19 bis e 19 ter.
11. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l’adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).
Art. 19 bis
- Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE(29)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 14.

1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all’allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006. (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

2. Ai fini di cui al comma 1, l’atto autorizzativo prescrive:
a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;
b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’ attuazione del PMG, relativo al (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
c) al di fuori dei casi di cui alla lettera b), (92)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;
a bis) per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;(93)

Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 3.

b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
Art. 19 ter
- Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE (30)

Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 15.

1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l’adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono, nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all’articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera x quater), della l.r. 20/2006, (94)

Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

ai seguenti criteri temporali:
a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :
1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;
2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;
3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducenti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione; (95)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q), del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis; (95)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l’elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l’AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all’approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall’articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. (97)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) potenzialità dell’impianto;
b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell’agglomerato;
c) complessità dell’intervento di adeguamento e sua tempistica;
d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;
e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.
3. Successivamente all’approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma.
3 bis. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati in via transitoria dalla struttura regionale competente (156)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

fino alla data del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che:
a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;
b) siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).(97)

Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

4. L’atto autorizzativo di cui al comma 3 prescrive: (157)

Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 15.

a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l’attuazione del PMG, relativo al (98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;
b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a),(98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.
5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis (98)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:
a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;
b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d’ uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;
c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo;
d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.
d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3 bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità .(99)

Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R, art. 4.

6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all’articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 19.
Art. 20
-Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali(31)

Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 16.

Abrogato.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 10 febbraio 2011, n. 5/R , art. 2.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 10 febbraio 2011 n. 5/R , art. 3.

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Lettere inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera prima inserita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettere abrogate con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 2.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 3.

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Rubrica prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 4; e poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 4.

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Note soppresse.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parola prima sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 12; poi così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 13.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 14.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 15.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 17.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 18.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 19.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 20.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 22.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 24.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 26.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 27.

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Titolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 28.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 29.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 30.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 31.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 32.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 33.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 34.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 35.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 36.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 37.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 38.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 39.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 40.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 41.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 42.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 43.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 44.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 45.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 46.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 47.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 48.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Parole inserite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 49.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 50.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 51.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 52.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 53.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 54.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 55.

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Capo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 56.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 57.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 58.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 59.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 60.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 61.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 62.

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Allegati 1 – 2 – 3 – 4 – 5 così sostituiti con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 63.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 2.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 3.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Comma inserito con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Lettera inserita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 5.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Parole inserite con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Riga così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 6.

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Tabella così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 22 ottobre 2013, n. 59/R , art. 7.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 3.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 4.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 5.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 6.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 7.

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Il comma del capo 1 dell'Allegato 4 è così sostituito con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Comma aggiunto all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole aggiunte all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parola aggiunta all'Allegato 4 con d.p.g.r. 11 novembre 2014, n. 66/R , art. 8.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Comma prima inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1; poi così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Comma inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 2.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 3.

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Articolo inserito con d.p.g.r. 21 gennaio 2015, n. 10/R , art. 4.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Numero aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 1.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 2.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 3.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 5.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 6.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 7.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 8.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 9.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Periodo così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 12.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 13.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 14.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Alinea così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 15.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 16.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 17.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 18.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 19.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 20.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 21.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 22.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 23.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma prima sostituito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R , art. 23; e poi abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 24.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 25.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola aggiunta con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Parole soppresse con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 26.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 27.

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 28.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parola soppressa con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 29.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Lettera abrogata con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 30.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 31.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 32.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 33.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 34.

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Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 35.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 36.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 37.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 38.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 39.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 40.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 41.

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Parole abrogate con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 42.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 43.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 44.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 45.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 46.

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Articolo aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 47.

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Allegato così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 48.

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Articolo abrogato con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R , art. 49.

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