TITOLO II
CAPO I
Art. 5
1. Le domande di autorizzazione per lo scarico in pubblica fognatura e fuori dalla pubblica fognatura sono presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35), ad eccezione:
a) delle autorizzazioni comunali allo scarico di acque domestiche di cui all'articolo 10;
b) delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 15.
2. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico ricadenti in AUA sono determinati secondo le modalità di cui all'articolo 72 novies della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).
3. Gli oneri istruttori per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche fuori pubblica fognatura di cui al comma 1, lettera a) sono determinati dai comuni nella misura massima non superiore a 100 euro.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
Abrogato.
Art. 8
1. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarichi, la struttura regionale competente si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT salvo quanto previsto al comma 2.
2. Ai fini dell'istruttoria tecnica per il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori, se presenti, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 della legge regionale e per la prima autorizzazione anche del supporto tecnico scientifico dell’ARPAT.
3. Il supporto tecnico di cui ai commi 1 e 2 è garantito anche attraverso la partecipazione di ARPAT e dei gestori ai tavoli di coordinamento tecnico di cui articolo 4, comma 1, lettera b) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”; dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”; dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”; dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente”. Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/R “Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).
Art. 9
1. La struttura regionale competente, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all’articolo 99 del decreto legislativo. La struttura regionale competente nell’atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell’azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l’impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale. (141) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 8.
2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 10
1. Il comune provvede al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura non ricadenti nell’ambito di applicazione del regolamento emanato con d.p.r. 59/2013 in quanto provenienti da edifici o insediamenti residenziali. Per il rilascio dell'autorizzazione il comune si avvale, in conformità a quanto previsto dalla l.r. 30/2009, del supporto tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore ai 100 abitanti equivalenti (AE).
2. I comuni competenti trasmettono ad ARPAT, per via telematica o mediante sistemi di interoperabilità, copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nella banca dati del SIRA.
Art. 11
Abrogato.
Art. 12
1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all’ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
3 bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l’installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta alla struttura regionale competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l’obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell’ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. La struttura regionale competente, previo parere del gestore del SII, si pronuncia in ordine alla richiesta di autocertificazione, in luogo dell’installazione degli strumenti di misurazione, nell’ambito dell’autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L’autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori istallati su tutte le fonti di prelievo ad uso esclusivamente industriale, con registrazione mensile delle misurazioni che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa. Nel caso di fonte di prelievo ad uso plurimo, l’installazione dello strumento di registrazione è comunque obbligatoria, fatta salva l’impossibilità di installazione per oggettive condizioni tecniche e logistiche accertate dal gestore. Nei casi di impossibilità di installazione, l’intero quantitativo di acqua è considerato industriale ed interamente fatturato come tale nella misura del cento per cento dell’acqua scaricata, al netto dell’eventuale percentuale di calo idrico e di utilizzo non industriale dimostrata con modalità definite d’intesa col gestore del SII. (26 bis) Comma prima inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11; poi è così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;
b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.
5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
b) a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell’autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l’ ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitaria.
6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:
a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;
b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all’impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;
c) a registrare sul registro d’impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;
d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).
a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell’installazione;
b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;
9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera o).
10. La struttura regionale competente (147) Parola così sostituita con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
, nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni.
11. Per gli scarichi di cui all’articolo 124, comma 9, del decreto legislativo il comune o la struttura regionale competente, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell’atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile che si trovano nelle zone di salvaguardia normate dall’articolo 94 del decreto legislativo. (146) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 10.
a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell’allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall’ autorizzazione stessa;
b) fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l’ attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell’allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all’impianto. (26) Comma inserito con d.p.g.r. 17 dicembre 2012, n. 76/R, art. 11.
CAPO II
Art. 13
Abrogato.
Art. 14
1. Ai sensi dell’articolo 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura,
di cui all'articolo 10 (150) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 12.
e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall’articolo 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di accertata violazione il comune ne dà notizia all’ ARPAT che provvede per quanto di competenza.
CAPO III
-Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione
Art. 15
-Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura
1. L’autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall’ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell’impianto.
2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:
a) i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;
b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
c) le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell’impianto in fase di attivazione;
d) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. L'autorizzazione allo scarico in via provvisoria è rilasciata per una durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni e alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superiore ai limiti temporali previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale. (151) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 bis, (152) Parole aggiunte con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
la procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico.
4 bis. Limitatamente agli impianti al servizio di pubbliche fognature, la procedura di rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui al presente articolo può essere attivata dal titolare dello scarico anche prima del completamento dei lavori, sulla base degli elaborati progettuali. L'efficacia dell'autorizzazione provvisoria è subordinata al completamento delle opere relative all'impianto di depurazione come descritte nel progetto, attestata dalla comunicazione di fine lavori del direttore dei lavori o da dichiarazione del titolare dello scarico. (153) Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, costituiscono modifica sostanziale del progetto le modifiche al processo di trattamento descritto nella documentazione allegata all’istanza, approvate dall'AIT, nel periodo intercorrente tra la richiesta di autorizzazione provvisoria ed il termine dei lavori. In tal caso, il titolare dello scarico è tenuto ad integrare la documentazione presentata ai fini dell'aggiornamento della autorizzazione provvisoria. (153) Comma aggiunto con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l’autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e fatte salve, per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, le disposizioni di cui ai commi 4 bis e 4 ter, la struttura regionale competente(154) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:
a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;
b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione delle acque reflue domestiche di cui all'articolo 10 con potenzialità inferiore ai duemila abitanti equivalenti, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva. (151) Comma così sostituito con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
8. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata
alla struttura regionale competente, tramite lo sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito “SUAP”, sulla base di apposita modulistica predisposta dalla Regione. (154) Parole così sostituite con d.p.g.r. 11 gennaio 2018, n. 3/R, art. 13.
Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell’impianto e della prevista fase di avvio.
Art. 16
-Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura
2. L’ autorizzazione provvisoria determina:
a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell’impianto coinvolte in ciascuna fase;
b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;
c) le procedure di sicurezza e di emergenza.
3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall’impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all’ articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.
Capo III bis
Art.16 bis
Ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 13, comma 1, lettera o ter), della legge regionale, il presente capo disciplina le condizioni e le modalità per la determinazione, nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico, di limiti di emissione diversi da quelli di cui all'allegato 5 della parte III del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del medesimo decreto.
2. Le presenti disposizioni non si applicano alle acque di restituzione come definite all’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 20/2006 ed agli scaricatori di piena come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera v), della l.r. 20/2006.
Art.16 ter
Disposizioni procedurali
1. L'individuazione di valori limite diversi ai sensi dell'articolo 16 bis è richiesta dal proponente con apposita istanza ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della l.r 20/2006, la quale è corredata dalla documentazione indicata dall’allegato 7 bis (233) Allegato inserito con d.p.g.r. 4 giugno 2024, n. 20, art. 2.
del presente regolamento recante «Indicazioni operative, finalizzate alla individuazione di limiti di emissione diversi, ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006». 2. Ai fini della valutazione della richiesta, la struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della l. 241/1990, la quale, tenuto conto della situazione ambientale attuale e pregressa del corpo recettore, si esprime sulla concessione di limiti diversi, con facoltà di individuare valori dei limiti di emissione inferiori a quelli risultanti dalla proposta del richiedente, al fine di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli standard di qualità ambientali previsti dalla normativa di settore ed il rispetto delle condizioni di cui agli articoli 17 e 21, comma 3, della l.r. 20/2006.
3. L'applicazione di limiti diversi ai sensi dell’articolo 101, comma 2, del d.lgs. 152/2006 riguarda periodi temporalmente definiti in funzione del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, non può estendersi alla conduzione a regime dell'impianto ed è periodicamente rivalutata sulla base degli esiti del piano di monitoraggio di cui al paragrafo 7 dell'allegato 7 bis del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente articolo restano in vigore fino alla loro revisione.