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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 9
-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi
1. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 .
2. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.
3. L’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere dell’autorità di ambito ottimale di cui all’articolo 4 della l.r. 81/1995 , qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.