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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 7
-Limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui
1. E’ vietato l’utilizzo di acqua proveniente da pubblico acquedotto per scopi irrigui connessi con attività produttiva.
2. E’ vietato alimentare con acqua proveniente da pubblico acquedotto gli impianti di irrigazione a servizio di superfici di orti e giardini privati o pubblici aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
3. Fermo restando il limite stabilito al comma 2, gli impianti di irrigazione, alimentati da pubblico acquedotto, a servizio di orti e giardini pubblici o privati sono dotati di sistemi di automazione temporale e sono corredati da appositi sensori atti ad interrompere il flusso quando il terreno è sufficientemente umido.
4. E’ fatto divieto di utilizzare acqua proveniente dal pubblico acquedotto per innaffiare ed irrigare superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.