Menù di navigazione

Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 5
- Dispositivi di limitazione del consumo di risorsa idrica proveniente da pubblico acquedotto per le fontane pubbliche
1. Gli enti proprietari ovvero i soggetti a cui è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi di interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico della fontana pubblica medesima.
2. I comuni dotano di impianti di ricircolo le vasche di arredo urbano e i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.