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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 4
- Divieti di prelievo relativi a punti di approvvigionamento dedicati
1. E’ vietato prelevare acqua da fontane alimentate da pubblico acquedotto per usi diversi da quelli potabili e igienici ad esclusivo uso individuale. E’ comunque vietato il prelievo di acqua in quantità superiore a settanta litri per utente al giorno.
2. E’ vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio presenti nelle strade per scopi diversi da quelli per i quali gli idranti siano stati destinati.
3. Esclusivamente il personale autorizzato ed allo scopo individuato può prelevare acqua
a) dalle bocche d’innaffiamento di aree pubbliche e di pubblici giardini;
b) dalle bocche predisposte per il lavaggio delle fognature.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.