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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 3
- Misure per il risparmio idrico
1. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti idonei a prevenire ed evitare qualsivoglia tipologia di malfunzionamento dell’impianto idraulico privato che possa determinare ingiustificati sprechi della risorsa idrica. A tal fine provvede:
a) alla corretta manutenzione della rete di distribuzione privata ed alla corretta conservazione e custodia del contatore;
b) ad effettuare controlli periodici dei consumi al fine di individuare eventuali anomalie che possano evidenziare sprechi ovvero perdite occulte.
2. L’utente del servizio idrico integrato adotta comportamenti diretti alla riduzione degli sprechi e dei consumi. A tal fine, provvede:
a) ad installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate al rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella, fotocellula;
b) ad installare sistemi per la riduzione e ottimizzazione dei flussi idraulici per il risciacquo degli apparecchi igienico - sanitari quali ad esempio limitatori di scarico, pulsanti per l’interruzione dello scarico, doppia pulsantiera per la cassetta di scarico;
c) ad utilizzare e mantenere in buona efficienza elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici ed energetici;
d) a limitare l’utilizzo di acqua proveniente dal pubblico acquedotto per l’irrigazione di orti e giardini e per il lavaggio di automezzi e natanti privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate.
3. I soggetti gestori adottano accorgimenti idonei a limitare l’utilizzo di acque provenienti da pubblico acquedotto privilegiando sistemi di accumulo di acqua piovana o di riuso di acque meno pregiate appositamente dedicate:
a) per il lavaggio delle strade pubbliche;
b) per la manutenzione di vasche e impianti ad uso del servizio idrico integrato e del servizio rifiuti.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.