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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 2
- Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono.
2. Si definisce “uso domestico” l’utilizzazione di acqua per uso igienico e potabile, innaffiamento di orti e giardini e abbeveraggio di animali purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.
3. Per le “acque destinate al consumo umano” si fa riferimento alla definizione di cui all’Sito esternoarticolo 2, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.