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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 15
- Benefici per i datori di lavoro dei volontari impiegati in attività di protezione civile
1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, comma 2, 8 comma1 e 10 entrano in vigore dopo cento ottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
2. La disposizione di cui all’articolo 7 comma 4, entra in vigore dopo trecentosessantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.