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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 12
- Regime transitorio
1. All’adeguamento delle strutture esistenti in relazione agli obblighi di cui agli articoli 5, 6, comma1, e 7 comma 3 si provvede entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. All’adeguamento delle strutture esistenti in relazione al divieto di cui all’articolo 9 si provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Il divieto di cui all’articolo 8 comma 1, si applica agli impianti di condizionamento installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.