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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 11
- Criteri per la costituzione di riserve idriche
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio dei comuni valutano sempre la possibilità di ricorrere a forme di accumulo di acqua piovana e la disponibilità di acqua di riuso da destinare ad usi domestici diversi da quello potabile.
2. Al fine di incentivare il risparmio della risorsa destinata al consumo domestico potabile:
a) Nella disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, gli atti di governo del territorio prevedono la realizzazione di sistemi di accumulo di acqua meteorica, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo.
b) I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali sia resa obbligatoria la realizzazione di sistemi di captazione filtro e accumulo di acque meteoriche da utilizzare a servizio di edifici residenziali per scopi diversi di quello potabile .
3. I comuni individuano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia per i quali rendere comunque obbligatoria la costituzione di riserve nelle aree in cui l’approvvigionamento idropotabile sia effettuato, anche in parte, mediante prelievo:
a) da corpi idrici superficiali o sotterranei definiti quali corpi idrici a portata critica, a grave deficit di bilancio idrico o soggetti ad ingressione di acqua marina dal piano di tutela delle acque di cui all’Sito esternoarticolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero dalle autorità di bacino competenti;
b) da corpi idrici ricadenti in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola istituite ai sensi dell’articolo 92 del Sito esternod.lgs. 152/2006 ;
c) da acquiferi significativi classificati in stato di qualità ambientale scadente, così come definito dal piano di tutela delle acque.
4. Il dimensionamento delle strutture di accumulo è valutato con riferimento alla massima superficie coperta dei fabbricati, tenuto conto della presenza di eventuali ulteriori aree scolanti.
5. Per l’allocazione delle strutture di accumulo finalizzate alla costituzione delle riserve si tiene conto della qualità dell’acqua che può essere raccolta e si privilegia la raccolta di quella proveniente dalle coperture.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.