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Regolamento 26 maggio 2008, n. 29/R

Regolamento di attuazione dell'articolo 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)”. Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del servizio idrico integrato.

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima del 28 maggio 2008

Art. 1
- Oggetto
1. In attuazione dell’art. 8 bis della legge regionale 21 luglio 1995, n.81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n.36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) da ultimo modificata dalla legge regionale 21 maggio 2007, n.29 , il presente regolamento definisce:
a) i comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare attraverso la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi;
b) i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, lettera a) il presente regolamento definisce:
a) norme generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti al risparmio;
b) obblighi e divieti finalizzati a limitare usi impropri della risorsa destinata al consumo umano.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.