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Regolamento 25 ottobre 2007, n. 52/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”).

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 5 novembre 2007



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’Sito esternoarticolo 121 della Costituzione , quarto comma, così come modificato dall’Sito esternoarticolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ;


Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche;


Visto il “Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)” emanato con proprio decreto 8 agosto 2003, n. 47/R;


Ritenuto di adottare le modifiche al citato Regolamento, con riferimento all’apprendistato, alla procedura per l’approvazione del bilancio previsionale ed economico delle Aziende per il diritto allo studio universitario, all’accreditamento delle agenzie formative e agli organismi di concertazione;


Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 6 agosto 2007, n. 24 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, del Comitato di Coordinamento Istituzionale di cui all’art. 24 della L.R. 32/2002 e della Commissione Regionale Permanente Tripartita di cui all’articolo 23 della L.R. 32/2002 , nonché delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003 , e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali ai fini dell’acquisizione del parere previsto ai sensi dell’articolo 66, comma 3 dello Statuto regionale;


Preso atto del parere favorevole con una osservazione espresso dalla 3^ commissione consiliare e dalla 5^ commissione consiliare riunite in seduta congiunta il 4 ottobre 2007;


Dato atto del mancato accoglimento della suddetta osservazione;


Acquisito il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 5 ottobre 2007;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2007, n. 747 con la quale sono state approvate le modifiche al regolamento emanato con proprio decreto 8 agosto 2003, n 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


EMANA


il seguente Regolamento:

Art. 1
1. Al comma 1 dell’articolo 43 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”) è soppressa la seguente parola: “
esterna
”.
Art. 2
1. La rubrica dell’articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituita dalla seguente:
Profili formativi della formazione formale
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 51 del d.p.g.r. 47/R/2003 dopo le parole: “
sono approvati
” sono inserite le seguenti: “
con le modalità stabilite
”.
Art. 3
1. L’articolo 51 bis del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 51 bis - Caratteristiche della formazione formale
1. L'attività di formazione formale è determinata in centoventi ore annue.
2. La formazione formale è svolta, di regola, all'esterno dell'impresa dalle strutture formative accreditate dalla Regione. La formazione formale può essere altresì svolta all'interno delle imprese che hanno capacità formativa secondo le norme vigenti.
3. La durata complessiva dell’attività di formazione formale è pari a centoventi ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato. Le ore di formazione formale possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all’articolo 41.
4. Per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea, la durata della formazione formale è ridotta ad ottanta ore per gli anni di durata del contratto di apprendistato, può essere variamente distribuita nei singoli anni nel piano formativo individuale di cui all’articolo 41 e riguarda contenuti a carattere trasversale e tecnico professionale.
5. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce per la formazione formale un numero di ore superiore a quelle stabilite dai commi 1 e 4, l'impresa, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero di ore in eccedenza previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro, è tenuta a:
a) finanziare e garantire a tutti gli apprendisti le ore di formazione in eccedenza rispetto al numero di ore stabilite dalla normativa regionale indipendentemente dalla realizzazione di queste ultime;
b) indicare nel piano formativo individuale le conoscenze e le competenze da acquisire nelle ore di formazione in eccedenza sopra indicate;
c) provvedere, con la collaborazione dei servizi per l'impiego, alla stesura del piano formativo individuale congruo al numero di ore complessivo da erogare per la formazione dell'apprendista;
d) comunicare al servizio per l’impiego il nominativo del soggetto che impartisce, per il numero di ore in eccedenza, la formazione formale.
”.
Art. 4
1.
Dopo il comma 1 dell’articolo 51 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente :
“1 bis. Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, stabiliscano i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, l'impresa che assume un apprendista nella redazione del piano formativo individuale è tenuta a fare riferimento ai profili formativi per l'apprendistato professionalizzante approvati dalla Regione, secondo quanto stabilito dall’articolo
51, comma 1, per l’apprendista assunto in una sede o unità operativa nell’ambito del territorio della Regione Toscana.”.
2.
Dopo il comma 2 dell’articolo 51 ter del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente:
“2 bis. Nel caso di contratto collettivo di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che stabilisce i requisiti di "capacità formativa interna dell'impresa" quest'ultima, ove intenda essere impresa formativa per l’apprendistato, secondo quanto previsto dall’articolo 51 bis, comma 2, è tenuta a:
a) allegare al contratto di apprendistato il piano formativo individuale con l'indicazione delle conoscenze e delle competenze da impartire nella formazione formale interna all'impresa, facendo riferimento ai profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, approvati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 1;
b) garantire all'apprendista la formazione formale prevista dal piano formativo;
c) comunicare al servizio per l'impiego territorialmente competente di possedere la "capacità formativa" ai fini dell'erogazione della formazione formale;
d) dichiarare di erogare al proprio interno la formazione formale indicando la sede dove questa si svolge, il contratto collettivo applicato e i requisiti formativi posseduti.”.
3.
Dopo il comma 2 bis dell’articolo 51 ter del d.p.g.r. 47/R/2003, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
“2 ter. Il tutore aziendale, di cui all’articolo 42, delle imprese con capacità formativa, oltre ad attestare quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, è tenuto ad attestare le competenze e le conoscenze acquisite dall'apprendista per la formazione formale interna all'impresa.”.
4.
Dopo il comma 2 ter dell’articolo 51 ter del d.p.g.r. 47/R/2003, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è aggiunto il seguente:
“2 quater. La formazione formale realizzata dall'impresa con capacità formativa è senza oneri per la pubblica amministrazione.”
Art. 5
1.
Il comma 2 dell’articolo 61 del del d.p.g.r. 47/R/2003, è sostituito dal seguente:
“2. Il bilancio previsionale economico ed il conto di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale.”.
Art. 6
- Sostituzione dell’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente :
“Art. 67 - Soggetti accreditabili
1. Sono tenuti all’accreditamento gli organismi pubblici o privati aventi tra le proprie finalità la formazione, che organizzano e svolgono servizi di formazione finanziati con risorse pubbliche o riconosciuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della l.r. 32/2002.”
Art. 7
- Sostituzione dell’- Sostituzione dell’articolo 68 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 68 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente :
“Art. 68 - Istituzione dell’elenco degli organismi accreditati per la formazione
1. E’ istituito l’elenco regionale degli organismi pubblici e privati accreditati alla formazione.
2. Il dirigente della competente struttura regionale provvede alla tenuta dell’elenco indicato al comma 1.”
Art. 8
1.
Il comma 2 dell’articolo 69 del d.p.g.r. 47/R/2003 è abrogato.
Art. 9
- Sostituzione dell’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 70 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“ Art. 70 - Ambiti di accreditamento
1. L’accreditamento è rilasciato per l’erogazione delle attività di formazione, di cui all’articolo 17, comma 1 della l.r. 32/2002.
2. L’accreditamento permette all’organismo di svolgere azioni di orientamento delle attività formative, finalizzate all’ingresso in formazione e all’orientamento in uscita dal percorso formativo.
3. L’accreditamento ottenuto da un organismo formativo per la realizzazione di attività di formazione finanziate con fondi pubblici vale anche ai fini della realizzazione di attività riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.”.
Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 71 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“ Art. 71 - Verifica dei requisiti per l’accreditamento
1. La verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dalla Regione sulla base dei criteri indicati all'articolo 72, comma 1.”.
Art. 11
- Sostituzione dell’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 72 - Criteri per l'accreditamento
1. La Giunta regionale, secondo quanto previsto dal piano di indirizzo generale integrato di cui all’articolo 31 della l.r. 32/2002, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità tecniche per l’accreditamento degli organismi formativi nonché le modalità di verifica degli stessi sulla base dei seguenti criteri:
a) relativamente alla struttura organizzativa ed amministrativa dell’organismo:
1) la presenza nello statuto di finalità formative;
2) l’adeguatezza della situazione economico-finanziaria;
3) la presenza di adeguate risorse professionali;
4) l’adeguatezza dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi formativi erogati;
b) relativamente alla struttura logistica dell’organismo:
1) la disponibilità ed adeguatezza di locali, arredi ed attrezzature;
2) il rispetto delle normative in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) il sistema di relazioni dell’organismo con il contesto locale relativo alla capacità di contribuire ad attività di indagine finalizzate a rilevare fabbisogni formativi a livello regionale, sub regionale e settoriale;
d) relativamente all’efficienza e all’efficacia delle attività formative svolte dall’organismo:
1) il rispetto dei livelli minimi di efficienza;
2) il rispetto dei livelli minimi di efficacia.
2. Non possono presentare domanda di accreditamento gli organismi formativi:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
d) che hanno commesso violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
e) nei confronti del cui legale rappresentante:
1) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea che incidono sulla moralità professionale;
2) è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati indicati all’articolo 45, paragrafo, 1 della direttiva. 04/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;
3) sono pendenti misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), da ultimo modificata dalla legge 24 luglio 1993, n. 256.
3. Le università toscane, le singole facoltà e le strutture interne all’università previste dallo statuto dell’ateneo sono accreditate se in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001 o di altre certificazioni specificamente in uso a livello nazionale e internazionale.
4. Ai fini del mantenimento dell’accreditamento gli organismi formativi sono tenuti a conservare tutti i requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui al comma 1, nonché adottare una corretta gestione delle attività formative realizzate.”
Art. 12
1.
Dopo l’articolo 72 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente :
“Art. 72 bis - Crediti e debiti del sistema di accreditamento
1. Agli organismi formativi che conseguono l’accreditamento è assegnato un monte crediti connesso alla gestione delle attività formative di cui all’articolo 17 della l.r. 32/2002. Per monte crediti si intende il punteggio iniziale attribuito a ciascun organismo formativo in seguito all’esito positivo della verifica dei requisiti definiti in base ai criteri di cui all’articolo 72.
2. Al fine di promuovere e valorizzare il raggiungimento di livelli di eccellenza nell’erogazione dei servizi, la Giunta regionale stabilisce gli indicatori per l’attribuzione di un monte crediti aggiuntivo ove si verifichi l’acquisizione di elevati standard qualitativi, ovvero, in caso di specifiche irregolarità accertate nell’ambito della gestione di attività formative, per la diminuzione del monte crediti di cui al comma 1.
3. L’entità del monte crediti ha rilevanza nei processi di valutazione ex ante dei progetti formativi al fine dell’assegnazione di finanziamenti, nonché al fine del riconoscimento di interventi formativi di cui all’articolo 17 della l.r. 32/2002.”
Art. 13
- Sostituzione dell’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 73 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 73 - Certificazione di qualità
1. Gli organismi formativi che al momento dell'accreditamento non siano già in possesso della certificazione di qualità secondo lo standard ISO 9001, o di altre certificazioni in uso a livello nazionale e internazionale e valutate come equipollenti sulla base dei criteri definiti dalla Giunta, si impegnano a ottenerla entro la scadenza fissata dalla Giunta.”.
Art. 14
1.
Il comma 1 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente :
“1. L’organismo che intende richiedere l’accreditamento presenta la domanda alla competente struttura regionale.”.
2.
Dopo il comma 3 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003 è aggiunto il seguente :
“3 bis. In caso di rigetto della domanda per due volte, l’organismo non può presentare una nuova domanda prima di due anni dalla data del secondo provvedimento di rigetto.”
3. Al comma 4 dell’articolo 74 del d.p.g.r. 47/R/2003, le parole “Le sedi operative” sono sostituite dalle seguenti: “Gli organismi”.
Art. 15
- Sostituzione dell’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 75 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente :
“Art. 75 - Revoca dell’accreditamento
1. La Regione procede alla revoca dell’accreditamento:
a) nel caso di condanna con sentenza definitiva del legale rappresentante dell’organismo per reati gravi in danno dello Stato o della Unione europea e per i reati indicati all’articolo 45, paragrafo 1, della dir. 2004/18/CE;
b) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro;
c) nel caso di falsità di dichiarazioni rese nell'ambito della procedura di accreditamento, di quella per l’assegnazione dei finanziamenti e di riconoscimento dei corsi;
d) nel caso di revoca della certificazione di qualità o di mancato ottenimento della stessa entro i termini di cui all'articolo 73;
e) nel caso di cancellazione dell’organismo dal registro delle imprese;
f) nel caso di mancato adeguamento, entro dodici mesi, a quanto richiesto con il provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 76;
g) nel caso di mancato svolgimento per quattro anni consecutivi di attività formative finanziate o riconosciute ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r. 32/2002;
h) accertate e ripetute irregolarità commesse e penalizzate con sottrazione di punti sino all’esaurimento del monte crediti, di cui all’articolo 72 bis;
i) nel caso di rifiuto di sottoporsi alle procedure di verifica;
l) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
m) nel caso di violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al versamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
n) nel caso di stato di fallimento dell’organismo o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali;
o) nel caso che sia stato accertato, con qualsiasi mezzo di prova, che il legale rappresentante dell’organismo o i soggetti che presidiano la funzione di direzione e la funzione di gestione amministrativa e finanziaria abbiano commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell’esecuzione di attività di formazione professionale.
2. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l.r. 32/2002.
3. La revoca dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative avviate.
4. L'organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di revoca.
5. L’organismo formativo cui sia stato revocato l'accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.”
Art. 16
- Sostituzione dell’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003
1.
L’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente :
“Art. 76 - Sospensione dell'accreditamento
1. La Regione, qualora nell’ambito delle verifiche di cui all'articolo 71, accerti la mancanza totale o parziale di uno o due dei requisiti previsti dall’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 72, comma 1, non attinenti all’efficacia o efficienza, assegna all'organismo formativo un termine per l’adeguamento.
2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che l’organismo formativo si sia adeguato, il dirigente della struttura regionale competente adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento che cessa la sua efficacia una volta accertata la presenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato immediatamente quando sia accertato:
a) la mancanza totale o parziale di tre o più requisiti, ad eccezione di quelli attinenti all’efficacia o efficienza;
b) la perdita dei requisiti di integrità e correttezza del legale rappresentante dell’organismo non coincidenti con i requisiti la cui perdita comporta la revoca dell’accreditamento;
c) che l’organismo è in stato di liquidazione.
4. L’accreditamento è sospeso per un periodo massimo di sei mesi al fine di effettuare le necessarie verifiche qualora l’organismo formativo sia coinvolto in fatti che possono arrecare pregiudizio nei confronti dell’utenza, ovvero vi sia il rischio di un non corretto uso delle risorse pubbliche.
5. L'organismo formativo cui sia stato sospeso l'accreditamento è escluso dalla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per accedere a finanziamenti pubblici, anche comunitari, e non può presentare richiesta per lo svolgimento di attività formative riconosciute ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della l. r. 32/2002.
6. La sospensione dell'accreditamento non pregiudica la conclusione delle attività formative già avviate.
7. La sospensione dell’accreditamento può essere altresì disposta a seguito di segnalazione, da parte delle amministrazioni provinciali, di gravi irregolarità compiute da un organismo nella gestione di attività di formazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 32/2002, riscontrate nell’ambito dei controlli di propria competenza.”
Art. 17
1.
Dopo l’articolo 76 del d.p.g.r. 47/R/2003 è inserito il seguente :
“Art. 76 bis - Rinuncia all’accreditamento
1. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è cancellato dall’elenco dei soggetti accreditati.
2. L’organismo formativo accreditato che rinuncia all’accreditamento è comunque tenuto al completamento delle attività formative in corso.
3. L’organismo che ha rinunciato all’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di cancellazione dall’elenco dei soggetti accreditati.
4. L’organismo formativo che ha rinunciato per due volte all’accreditamento non può presentare una nuova domanda di accreditamento prima che siano decorsi due anni dalla rinuncia.”
Art. 18
1.
Il comma 1 dell’articolo 96 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente :
“1. La Commissione regionale permanente tripartita, di cui all'articolo 23 della l.r. 32/2002, è composta da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) sei componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) consigliere regionale di parità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della l. 28 novembre 2005, n. 246);
e) due consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato.”.
Art. 19
1.
L’articolo 110 del d.p.g.r. 47//R/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 110 - Composizione del Comitato di coordinamento istituzionale
1. Il Comitato di coordinamento istituzionale, di cui all'articolo 24 della l.r. 32/2002, è composto da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
c) sette sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL), di cui all’articolo 66 dello Statuto;
d) tre presidenti delle comunità montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dal CAL;
e) presidenti dei circondari o loro delegati e relativi supplenti, nel caso in cui le funzioni e i compiti di cui all'articolo 29, comma 7, della l.r. 32/2002 siano attribuiti dalle province ai circondari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), da ultimo modificata dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53.”.
Art. 20
1.
L’articolo 112 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:
“Art. 112 - Composizione del comitato regionale per il fondo per l’occupazione dei disabili
1. Il comitato regionale per il fondo per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 27 della l.r. 32/2002, è costituito da:
a) assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) un componente, e relativo supplente, designato dal CAL;
c) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei datori di lavoro più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
d) un componente, e relativo supplente, designato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori più rappresentativa a livello regionale firmataria di contratti collettivi nazionali di lavoro;
e) un componente, e relativo supplente, designato dalla associazione dei disabili più rappresentativa a livello regionale.”.
Art. 21
1.
Al comma 1 dell’articolo 114 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “lettera b)” sono sostituite dalle parole “lettera c)”.
Art. 22
1.
Al comma 1 dell’articolo 115 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “lettera c)” sono sostituite dalle parole “lettera d)”.
Art. 23
1.
Al comma 1 dell’articolo 116 del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole “lettera c)” sono sostituite dalle parole “lettera e)”.
Art. 24
- Norma transitoria
1. Gli organismi formativi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad esclusione delle istituzioni scolastiche, presentano una nuova domanda di accreditamento entro sei mesi dalla data di adozione dell’atto della Giunta regionale di cui all’articolo 72, comma 1, pena la decadenza dall’accreditamento.
2. Agli organismi formativi già accreditati alla data di entrata in vigore del presente regolamento che hanno presentato la domanda di cui al comma 1, l’accreditamento è prorogato fino alla data del provvedimento di iscrizione nell’elenco regionale degli organismi accreditati alla formazione, di cui all’articolo 68, comma 1, o del provvedimento di rigetto.
3. Le istituzioni scolastiche restano accreditate per ulteriori dodici mesi dalla data di avvio del sistema di accreditamento nelle forme e modalità stabilite con l’atto della Giunta regionale, di cui all’articolo 72, comma 1.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.