Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
TITOLO IV
- Manifestazioni pubbliche
Art. 82
- Requisiti strutturali
1. In occasioni di manifestazioni pubbliche di carattere temporaneo, nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 della legge (67) è attestata la presenza dei seguenti requisiti:
a) predisposizione di apposite aree attrezzate per l’esercizio in via esclusiva delle attività autorizzate, anche in forma promiscua, con le seguenti caratteristiche:
1) separazione e delimitazione mediante pareti facilmente lavabili e disinfettabili;
2) presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 29, comma 2 e 57.
b) presenza di servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.
2. L’Azienda USL verifica l’idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.
Art. 83
- Requisiti igienico-sanitari
1. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetica ovvero di tatuaggio e piercing avviene nelle forme di cui, rispettivamente, al titolo I, capo III e titolo II, capo III sezione I anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica.
2. Le attività di tatuaggio e piercing sono effettuate mediante gli strumenti e con le relative modalità di cui al titolo II, capo III, sezioni II e III.
Art. 84
- Documentazione
1. Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione, l’organizzatore della manifestazione pubblica comunica al comune l’elenco degli operatori con l’indicazione completa delle generalità.
2. Al termine della manifestazione gli operatori consegnano le schede del consenso informato agli organizzatori che le conservano almeno per il periodo di prescrizione degli illeciti amministrativi.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.