Regolamento 2 ottobre 2007, n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 10 ottobre 2007
TITOLO III
- Consenso
CAPO I
- Oggetto
Art. 79
- Oggetto
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge, il presente titolo disciplina le modalità di espressione del consenso.
2. Ai fini del presente regolamento per consenso informato si intende la volontà liberamente espressa nelle forme in esso previste dal richiedente maggiore di età ovvero dal genitore o dal tutore in relazione a:
a) autorizzazione ai trattamenti;
b) presa d’atto dei rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del trattamento.
CAPO II
- Consenso informato
Art. 80
- Accertamenti
1. Salvo evidente maggiore età, l’operatore accerta l’età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di documento che ne attesta l’identità.
2. L’operatore accerta altresì la presenza dei requisiti e l’assenza di controindicazioni all’esecuzione del tatuaggio o del piercing.
3. L’operatore non effettua l’accertamento di cui al comma 1 quando un adulto accompagna il minore ed esibisca documento di identità nonché sottoscriva i moduli di consenso informato qualificandosi genitore ovvero tutore ai sensi del libro I, titolo X , capo I del codice civile.
Art. 81
- Informativa e consenso
1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della legge, l’operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all’esecuzione nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.
2. L’operatore consegna al richiedente ovvero al tutore o genitore apposita informativa scritta il cui modello è approvato con decreto dirigenziale della competente struttura regionale.
3. Successivamente agli adempimenti di cui all’articolo 80 e prima dell’esecuzione del trattamento, il richiedente ovvero il genitore o il tutore sottoscrive il modulo del consenso informato di cui agli allegati D ed E del presente regolamento anche nelle parti concernenti l’autorizzazione al trattamento dei dati in osservanza del d.lgs. 196/2003.
4. L’operatore inoltre:
a) custodisce l’originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un’ordinata conservazione e un’agevole consultazione per eventuali controlli, nell’osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore.
5. È consentito, per il consenso informato, l’uso di modulistica diversa a condizione che contenga tutte le indicazioni di quella allegata al presente regolamento.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con d.p.g.r. 6 agosto 2008, n. 44/R , art. 29, ed ora così sostituito con d.p.g.r. 4 marzo 2014, n. 12/R , art. 10.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.