Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche).
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima, del 20 dicembre 2006
Art. 2
- Segnaletica della RET
1. La viabilità che costituisce la rete escursionistica toscana (RET), come definita dall'articolo 3 della l. r. 17/1998, è individuata attraverso specifici segnali. La viabilità è segnalata sul terreno e riportata fedelmente sulla cartografia escursionistica della Regione Toscana (Carta regionale tecnica al 10000) e sul sistema georeferenziato della Regione Toscana. (1)
2. Ai fini del presente regolamento si intende per segnale l'indicazione di viabilità (2)della RET realizzata con vernice di colore rosso e bianco con numero e/o logo (3), di norma, in vernice nera, apposta su elementi naturali quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario secondo le prescrizioni e con le caratteristiche grafiche di cui all'allegato A al presente regolamento.
3. La segnaletica è apposta e mantenuta dalla provincia competente per territorio, previo accordo con i comuni e le unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi delle leggi regionali 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle comunità montane) e la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) interessati. (4)
4. Per la viabilità ricadente (4)all'interno di un parco nazionale o regionale le funzioni indicate al comma 3 sono svolte dall'ente parco competente per territorio.
5. Attraverso la segnaletica sono fornite agli escursionisti e alle guide le necessarie indicazioni per:
b) acquisire informazioni in merito alle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove si sviluppa la RET; (4)
c) fornire indicazioni sui punti tappa, sulle aree attrezzate per la sosta, sulle strutture ricettive, sui punti di ristoro, sui centri di accoglienza, informazione e documentazione della RET.
6. I segnali collocati nei parchi, nelle aree protette o nelle aree facenti parte del patrimonio agricolo forestale regionale riportano il logo del parco, dell'area protetta o del patrimonio agricolo forestale regionale. Nelle aree appartenenti al patrimonio agricolo forestale la segnaletica della RET, si integra con la cartellonistica inerente al patrimonio agricolo forestale.
7. All'inizio della viabilità della RET (4)e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto, di norma, un cartello indicante il divieto di transito sull'itinerario della RET per i veicoli a motore, eccetto quelli di soccorso, di polizia e quelli appositamente autorizzati.
8. I segnali e i pannelli esistenti sono adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.