Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 48
- Assicurazione
1. Per il rilascio di concessione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo il concessionario è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa, per il valore del bene, a copertura dei rischi di incendio, scoppio e fulmine di durata pari alla durata della concessione; la polizza assicurativa deve essere consegnata all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione.
2. I concessionari dei terreni appartenenti al patrimonio agricolo forestale sono, di norma, esclusi dall'obbligo di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.