Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 47
- Cauzione
1. A garanzia del pagamento del canone e dei danni eventualmente causati all'immobile, a pena di decadenza è richiesta al concessionario la costituzione di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma pari a:
a) due mensilità del canone, ove il bene sia adibito ad uso civile abitazione;
b) sei mensilità del canone, per i beni utilizzati a fini agricoli e forestali;
c) dodici mensilità del canone, in caso di uso diverso da quello indicato alle lettere a) e b).
2. Il deposito cauzionale è infruttifero ed è restituito, dopo le verifiche relative allo stato del bene, al termine della concessione.
3. In caso di rinnovo della concessione ad un diverso canone il deposito cauzionale deve essere ad esso adeguato.
4. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari a quello di cui al comma 1 e di durata pari alla durata della concessione.
5. L'amministrazione concedente ha facoltà di non richiedere il deposito cauzionale ai soggetti di cui all' articolo 41 , comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.