Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 04
- Categorie dei beni del patrimonio
1. Il patrimonio regionale è costituito da beni mobili o immobili non facenti parte del demanio e si distingue in patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
2. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni che, per la loro finalizzazione ad una utilità pubblica regionale o per disposizione di legge, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi e con le forme di cui agli articoli 5 e 6 ; ne fanno parte i seguenti beni:
a) le acque minerali e termali comprese le pertinenze eventualmente acquisite al termine della concessione;
b) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;
c) le foreste, i vivai forestali ed, in genere, i beni agricolo-forestali di cui all' articolo 22 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
d) i terreni destinata a fasce frangivento;
e) gli edifici destinati a sedi di uffici regionali;
f) gli altri beni immobili espressamente destinati ad un pubblico servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale;
g) i beni mobili riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia;
h) i mobili e gli arredi destinati agli uffici ed ai servizi regionali nonché le attrezzature ed il materiale d'ufficio;
i) le pubblicazioni per gli uffici e i servizi regionali;
l) i mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi regionali;
m) altri beni mobili espressamente destinati ad un servizio o comunque al diretto perseguimento di specifiche finalità pubbliche di interesse regionale;
n) titoli ed azioni la cui titolarità è connessa funzionalmente alla partecipazione regionale in società di capitali e simili.
3. Le categorie dei beni individuate al comma 2 corrispondono a specifiche categorie inventariali, ai fini della redazione del conto del patrimonio.
4. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni non compresi tra quelli indicati al comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.