Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 25
- Buoni di carico e scarico
1. Qualsiasi variazione in aumento o diminuzione di beni deve essere autorizzata e preceduta dall'emissione di un buono in duplice originale, uno dei quali rimane agli atti dell'ufficio del consegnatario.
2. Il secondo originale del buono di carico
a) è inviato all'ufficio liquidatore della relativa spesa entro dieci giorni dalla consegna dei beni;
b) è allegato alla fattura giustificativa della spesa, per gli acquisti effettuati direttamente dall'ufficio con fondi accreditati;
c) è inviato all'ufficio cedente, nei casi di trasferimento interno;
d) è allegato al titolo di provenienza dei beni negli altri casi.
3. Il secondo originale del buono di scarico:
a) è trasmesso all'ufficio destinatario, nel caso di passaggio di beni ad uffici della stessa amministrazione;
b) è allegato all'atto che autorizza il fuori uso o la cessione dei beni, o che ne accerta l'insussistenza, e trasmesso alla struttura competente in materia di patrimonio.
4. I buoni di carico e scarico contengono i seguenti elementi:
a) data e numero progressivo distinto per carico e scarico;
b) causale del movimento;
c) provenienza o nuova destinazione;
d) numero di inventario e descrizione del bene;
e) valore che corrisponde a quello attribuito inizialmente con l'assunzione in inventario.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.