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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Capo II
- Tutela dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile
Art. 51
- Procedura per la tutela dei beni
1. Nel caso di accertata necessità di azioni in difesa dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, il dirigente competente in materia di patrimonio diffida il contravventore a cessare il comportamento che ha indotto la necessità dell'azione ed eventualmente a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. L'atto di diffida, contenente l'indicazione degli interventi necessari ai fini della rimessa in pristino e i tempi indicati per la loro realizzazione, è inviato all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. L'interessato, entro trenta giorni dalla data di invio dell'atto di cui al comma 2, può presentare le proprie controdeduzioni; decorso inutilmente detto termine, l'atto diviene esecutivo e l'interessato deve provvedere nei tempi e nei modi indicati.
4. Qualora l'interessato non provveda nei tempi e nei modi indicati l'amministrazione regionale può eseguire il provvedimento in via di autotutela, mediante proprio personale o richiedendo l'intervento della forza pubblica.
5. Le spese sostenute per porre in essere le attività materiali necessarie per la tutela dei beni sono interamente a carico del contravventore.
6. In casi particolari di urgenza e necessità, il termine di cui al comma 3 è ridotto di un terzo.
7. L'amministrazione regionale ha comunque diritto ad intervenire immediatamente, anche in assenza di diffida, al fine di eliminare situazioni di pericolo, addebitando all'interessato i relativi oneri.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

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Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.