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Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Titolo IV
- GESTIONE DEI BENI MOBILI
Capo I
- Consegnatari
Art. 14
- Sede inventariale
1. Ai fini del presente regolamento, per sede inventariale si intende un raggruppamento di uffici coincidente con una struttura di massima dimensione o con parte di essa, ovvero comprendente parti di più strutture, che, ai soli fini della tenuta dei registri di consistenza e della gestione dei beni, rappresenta un unico complesso organico di beni.
2. La consegna dei beni di ciascuna sede inventariale si effettua con le modalità di cui all' articolo 20
Art. 15
- Consegnatario
1. I beni mobili regionali sono dati in consegna ad un dipendente, espressamente incaricato quale consegnatario, al quale di norma è affidata una sede inventariale.
2. Il consegnatario è di norma assegnato alla direzione generale cui appartiene la sede inventariale, ovvero la sua parte prevalente, ed è tenuto ad osservare le disposizioni previste dal presente titolo nonché le disposizioni impartite dal dirigente competente in materia di patrimonio per la custodia dei beni e la registrazione dei dati ai fini della inventariazione.
Art. 16
- Nomina dei consegnatari e dei loro sostituti
1. L'incarico di consegnatario, fatta eccezione per quanto previsto dall' articolo 29 , è conferito dal dirigente in materia di patrimonio su proposta del direttore generale di riferimento.
2. Con il provvedimento di nomina del consegnatario è individuato anche un dipendente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o impedimento temporaneo; al sostituto possono essere affidati stabilmente anche specifici adempimenti.
3. Per la sede inventariale di cui fanno parte i magazzini regionali possono essere nominati anche più sostituti, tenuto conto della loro dislocazione in diverse sedi e della quantità di beni giacenti.
4. In caso di impossibilità del consegnatario e del suo sostituto, per brevi periodi e limitatamente allo svolgimento dei compiti di ordinaria gestione l'incarico può essere conferito ad altro dipendente con ordine di servizio del direttore generale di riferimento.
5. Il provvedimento di conferimento dell'incarico di consegnatario e di sostituto del consegnatario è trasmesso in copia alla struttura competente in materia di personale.
Art. 17
- Categoria professionale e durata dell'incarico
1. Gli incarichi di consegnatario e di sostituto sono conferiti a dipendenti inquadrati nel ruolo regionale in categoria non inferiore alla C, salvo quanto previsto al comma 3, con anzianità di servizio di almeno tre anni; ai fini del calcolo dell'anzianità viene considerato anche il periodo lavorativo svolto presso altre amministrazioni pubbliche.
2. La nomina non può essere conferita alle qualifiche dirigenziali, fatta eccezione per quanto previsto dall' articolo 29 per la biblioteca della Giunta regionale.
3. Nel caso di strutture e uffici periferici oppure in ipotesi eccezionali debitamente motivate l'incarico può essere conferito anche a dipendenti inquadrati nella categoria B.
4. L'incarico è conferito per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 18
- Compiti del consegnatario
1. Il consegnatario:
a) è responsabile della buona conservazione e gestione dei beni mobili durevoli assegnati e ne cura la dislocazione all'interno della sede inventariale;
b) fornisce indicazioni sulle modalità di assistenza tecnica per le macchine da ufficio e segnala le necessità di manutenzione/riparazione degli altri beni;
c) è responsabile della conservazione dei beni di facile consumo assegnati alla struttura e ne cura direttamente la distribuzione;
d) segnala il fabbisogno presunto di beni mobili durevoli e di facile consumo al fine di consentire una corretta programmazione della spesa; riceve e raccoglie le richieste di assegnazione di nuovi beni mobili e la trasmette con eventuali osservazioni alla struttura competente in materia di forniture;
e) segue le operazioni di consegna dei beni mobili da parte dei fornitori e verifica la regolare esecuzione delle forniture;
f) cura la presa in carico dei beni mobili di nuova assegnazione nei dieci giorni successivi alla consegna;
g) formula proposte di scarico di beni mobili ritenuti non più necessari alla propria sede inventariale e provvede alle relative operazioni;
h) formula proposte relative alla dichiarazione di fuori uso di beni mobili assegnati e provvede alle operazioni conseguenti;
i) raccoglie le denunce di furto o smarrimento di beni mobili che trasmette, oltre che alla struttura competente in materia di patrimonio, a quella competente in materia di assicurazione;
l) provvede alla cessione in uso temporaneo, a soggetti terzi o a sedi inventariali diverse, dei beni mobili, previa autorizzazione scritta del dirigente responsabile della struttura di appartenenza;
m) collabora alla predisposizione degli atti di comodato di beni mobili e provvede agli adempimenti conseguenti, tra cui l'annotazione del contratto di comodato sul registro di cui all' articolo 23 e l'invio di una copia del contratto alla struttura competente in materia di patrimonio;
n) effettua la ricognizione straordinaria dei beni di cui all' articolo 22 , comma 4;
o) provvede a contrassegnare con un numero d'ordine progressivo i beni mobili durevoli assegnati, ed iscrive in inventario quelli di valore unitario pari o superiore a euro 50,00 IVA inclusa;
p) redige per ogni stanza una scheda descrittiva che elenchi tutti i beni mobili in essa collocati;
q) aggiorna periodicamente l'inventario dei beni mobili e le schede descrittive.
2. Il dirigente competente in materia di patrimonio definisce con proprio atto le istruzioni e le modalità uniformi per lo svolgimento dei compiti da parte dei consegnatari.
Art. 19
- Responsabilità del consegnatario
1. I consegnatari vigilano sulla presenza dei beni, sulla buona conservazione e sul loro regolare uso.
2. I consegnatari sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare inventario di consegna fino all'affidamento dei beni ai singoli dipendenti oppure fino a formale scarico, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.
3. I consegnatari ed i sostituti non possono delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti; in ogni caso, resta ferma la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
4. L'inizio ed il termine di durata dell'incarico risultano dagli inventari di consegna di cui all' articolo 20
Art. 20
- Sostituzione del consegnatario
1. Il consegnatario che cessa dalle sue funzioni consegna tutto il materiale mobile in carico all'ufficio al suo successore; la consegna è effettuata sulla base dell'inventario dei beni redatto al momento della consegna stessa.
2. Le operazioni relative al passaggio di consegna risultano da apposito verbale nel quale il consegnatario interessato dà atto anche dell'avvenuta ricognizione dei beni di facile consumo di cui all' articolo 28
3. Il verbale è redatto dal consegnatario uscente in contraddittorio con il consegnatario subentrante e riporta il numero dei beni e il valore complessivo per ogni categoria; riporta inoltre la specifica indicazione dei beni di facile consumo.
4. Il verbale, sottoscritto dalle parti, è redatto in più esemplari di cui uno è conservato agli atti dell'ufficio del consegnatario uscente, uno è consegnato al subentrante; fino a quando tali operazioni non sono completate il consegnatario uscente è responsabile in solido con il subentrante ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 19
Capo II
- Sistema di scritture e operazioni inventariali. Ricognizione periodica dei beni regionali e aggiornamento dei valori iscritti in inventario
Art. 21
- Operazioni e scritture
1. Il consegnatario dei beni mobili effettua le operazioni e tiene i registri, i modelli e le scritture contabili di cui al presente capo.
Art. 22
- Ricognizione dei beni mobili
1. Ai fini della tenuta del registro dei beni mobili della sede inventariale il consegnatario effettua le operazioni di ricognizione durante le quali sono rilevati i dati utili alla descrizione e al riconoscimento di ciascun bene da riportare nel registro dei beni mobili.
2. In fase di ricognizione a ciascun bene è attribuito ed applicato in modo permanente un numero d'ordine progressivo e con quello stesso numero il bene è iscritto nel registro; il numero apposto all'oggetto per l'identificazione segue il bene in ogni eventuale cambio di dislocazione e non può essere modificato né sostituito.
3. L'inventariazione è effettuata con i seguenti criteri:
a) le parti accessorie ed i componenti di beni inventariabili privi di propria autonoma individualità rispetto al bene principale sono inventariati con lo stesso numero del bene cui sono complementari, anche se acquistati successivamente;
b) alle attrezzature ed alle apparecchiature formate da più componenti ed accessori che costituiscono parte inscindibile del tutto viene attribuito un unico numero di inventario;
c) alle attrezzature ed alle apparecchiature composte da parti che possono essere utilizzate singolarmente sono attribuiti distinti numeri di inventario;
d) nei casi in cui il bene venga modificato sostanzialmente nella sua struttura si procede allo scarico dello stesso ed alla successiva ripresa in carico del bene così come modificato, con l'attribuzione di un nuovo numero di inventario.
4. Una ricognizione straordinaria dei beni mobili, con le modalità di cui al presente articolo, viene effettuata ogniqualvolta se ne rilevi la necessità e comunque almeno ogni dieci anni.
Art. 23
- Registro dei beni mobili della sede inventariale
1. Il consegnatario tiene il registro dei beni mobili della sede inventariale di sua competenza riportando i dati rilevati in fase di ricognizione.
2. Per ciascun bene il registro contiene, in particolare
a) genere;
b) elementi costitutivi;
c) tipo di materiale;
d) tipo o modello;
e) ditta produttrice o marca;
f) misure;
g) numero di matricola o telaio;
h) stato d'uso;
i) ubicazione;
l) valore.
3. Il valore da assegnare al bene è così determinato:
a) per i beni acquistati: il costo di acquisto comprensivo dell'IVA ed eventuali costi aggiuntivi;
b) per i beni costruiti direttamente presso i laboratori e le officine annessi ai vari uffici: il costo totale di realizzazione;
c) per i beni ricevuti in dono: il valore di stima;
d) per i beni di terzi ricevuti in prestito o a noleggio: euro zero.
4. Qualora si ignori il valore da assegnare al bene da inventariare lo stesso può essere desunto per analogia da beni dello stesso genere e tipo già stimati ovvero può essere desunto da cataloghi o listini; se non è possibile effettuare una stima, il valore assegnato è simbolicamente pari ad euro 50,00.
5. Il consegnatario conforma il registro della sede inventariale alle categorie di beni mobili di cui all' articolo 4
6. Il consegnatario comunica alla struttura competente in materia di patrimonio i dati per la tenuta del registro generale di cui all' articolo 10 entro il giorno 15 del mese gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
7. I dati sono inviati sia in forma cartacea che tramite supporto elettronico e contengono in forma riepilogativa:
a) il prospetto sintetico dell'intero archivio, nel quale sono evidenziati, distinti per categorie, il numero dei beni ed il loro valore totale;
b) il prospetto sintetico per categoria, che evidenzia il totale delle variazioni attive e passive dell'anno concluso e la consistenza finale del valore e del numero dei beni;
c) il prospetto analitico per categoria, con l'indicazione di tutti i beni iscritti nel registro generale.
Art. 24
- Variazioni nella consistenza dei beni mobili
1. Il consegnatario tiene il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili.
2. Possono dare luogo a variazioni:
a) le entrate per acquisizioni a qualsiasi titolo, trasferimenti interni, sopravvenienze, aumento di valore e altro;
b) le uscite per trasferimenti interni, scarico di beni fuori uso, cessione a terzi, insussistenza e altro.
Art. 25
- Buoni di carico e scarico
1. Qualsiasi variazione in aumento o diminuzione di beni deve essere autorizzata e preceduta dall'emissione di un buono in duplice originale, uno dei quali rimane agli atti dell'ufficio del consegnatario.
2. Il secondo originale del buono di carico
a) è inviato all'ufficio liquidatore della relativa spesa entro dieci giorni dalla consegna dei beni;
b) è allegato alla fattura giustificativa della spesa, per gli acquisti effettuati direttamente dall'ufficio con fondi accreditati;
c) è inviato all'ufficio cedente, nei casi di trasferimento interno;
d) è allegato al titolo di provenienza dei beni negli altri casi.
3. Il secondo originale del buono di scarico:
a) è trasmesso all'ufficio destinatario, nel caso di passaggio di beni ad uffici della stessa amministrazione;
b) è allegato all'atto che autorizza il fuori uso o la cessione dei beni, o che ne accerta l'insussistenza, e trasmesso alla struttura competente in materia di patrimonio.
4. I buoni di carico e scarico contengono i seguenti elementi:
a) data e numero progressivo distinto per carico e scarico;
b) causale del movimento;
c) provenienza o nuova destinazione;
d) numero di inventario e descrizione del bene;
e) valore che corrisponde a quello attribuito inizialmente con l'assunzione in inventario.
Art. 26
- Scheda dei beni mobili
1. Per ogni stanza o locale è redatta a cura del consegnatario una scheda descrittiva in cui sono indicati tutti i beni mobili ivi contenuti con l'indicazione del loro numero d'inventario; con tale scheda i beni sono assegnati dal consegnatario all'utilizzatore finale.
2. Una copia della scheda è esposta nel locale cui si riferisce e deve essere aggiornata di volta in volta per le nuove introduzioni o diminuzioni di beni; una copia è conservata dal consegnatario, anche ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all' articolo 19 , comma 1.
3. Il trasferimento di mobili, arredi e macchine può essere effettuato da stanza a stanza previo consenso del consegnatario.
Art. 27
- Sopravvenienze di beni e insussistenze
1. Qualora in fase di ricognizione dei beni o in qualsiasi altro momento le registrazioni risultino discordanti dalla situazione di fatto, il consegnatario:
a) accertata l'esistenza di beni non registrati provvede, definita la legittimità del titolo, alla loro assunzione in carico nella categoria di appartenenza, annotando ogni notizia utile;
b) accertata la mancanza di beni registrati, effettua segnalazione scritta al dirigente responsabile della struttura di appartenenza al fine di disporne eventuali ricerche; ove le stesse non diano esito, il consegnatario avanza formale denuncia scritta alle autorità competenti.
2. L'elenco dei beni mancanti e copia della relativa denuncia sono inviati dal consegnatario alla struttura competente in materia di patrimonio ed a quella competente in materia di assicurazioni, per gli atti rientranti nelle rispettive attribuzioni.
3. Il consegnatario, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di patrimonio, procede allo scarico dagli inventari dei beni smarriti.
Art. 28
- Beni di facile consumo
1. Costituiscono beni di facile consumo:
a) oggetti di cancelleria e usuali accessori del tavolo di lavoro, buste di archivio, zerbini, cestini, esclusi quelli di particolare valore artistico;
b) tende, plafoniere, erogatori di sapone, portasciugamani, impianti e armadi di rete;
c) oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana, ad eccezione degli oggetti di pregio e di valore artistico, degli specchi e dei servizi completi di vasellame e cristalleria;
d) software di valore inferiore a euro 500,00, accessori informatici, prodotti di consumo ed ogni altro prodotto per il quale l'immissione in uso corrisponde al consumo;
e) divise da lavoro ed abbigliamento per la sicurezza;
f) beni con valore inferiore a euro 50,00.
2. I beni di cui al comma 1 non sono inventariati nel registro di cui all' articolo 23 e sono annotati in un apposito elenco ad uso interno finalizzato alla programmazione degli acquisti; le modalità di tenuta dell'elenco sono definite in apposito atto del dirigente competente in materia di patrimonio.
3. Il consegnatario compila la bolla di presa in carico dei beni di facile consumo direttamente acquistati o ricevuti dal centro direzionale ed invia copia all'ufficio magazzino, se i beni sono trasmessi da quest'ultimo, oppure all'ufficio competente alla liquidazione della spesa se i beni sono stati consegnati direttamente dalle ditte fornitrici.
4. Con apposito atto del dirigente competente in materia di patrimonio possono essere individuati eventuali altri beni che in relazione alla loro natura ed al loro rapido consumo od a particolari circostanze sono da considerare beni di facile consumo.
Art. 29
- Inventariazione dei beni delle biblioteche della Giunta regionale
1. Elemento base di inventariazione per la biblioteca è l'unità documentaria.
2. Per unità documentaria si intende:
a) il singolo libro o pubblicazione, su qualsiasi supporto si trovi;
b) il periodico, inteso per annata;
c) il CD-ROM, inteso per annata;
d) la risorsa elettronica, quando si possa dar corso ad un processo di downloading.
3. Costituiscono beni di facile consumo, e pertanto non vengono inventariati, i quotidiani ed i singoli numeri di periodici non in abbonamento.
4. Il valore d'inventario è dato:
a) per i libri e le pubblicazioni, dal prezzo di copertina o dall'effettivo costo, se diverso;
b) per i periodici in abbonamento, dal costo dell'abbonamento; per il BURT si procede all'inventariazione della sola raccolta presente presso la biblioteca ed il valore attribuito è pari al prezzo di copertina maggiorato dell'eventuale costo di rilegatura;
c) per le collezioni annuali eventualmente conservate presso le strutture di massima dimensione e gli altri uffici regionali, che sono inventariate solo se rilegate, dal solo costo della rilegatura;
d) per le pubblicazioni regionali prive di prezzo, dal costo di realizzazione;
e) per i libri ricevuti in dono, dal prezzo di copertina oppure, in mancanza, dal prezzo simbolico di euro 1,00.
5. Tutti gli abbonamenti sono attivati dalla biblioteca che provvede all'inventariazione prima della distribuzione del materiale.
6. Consegnatario della biblioteca e responsabile della stessa è il dirigente responsabile della struttura organizzativa nelle cui attribuzioni essa è compresa; per gli adempimenti relativi ai beni assegnati alle singole strutture egli si avvale di referenti individuati in ciascuna direzione generale.
7. Il dirigente responsabile della biblioteca provvede alla individuazione dei materiali di scarto della propria sede ed all'approvazione delle proposte di scarto avanzate dai referenti individuati in ciascuna direzione generale; provvede, di regola con cadenza annuale, all'invio alla struttura competente in materia di patrimonio dell'elenco completo del materiale ritenuto fuori uso, nonché dell'elenco del materiale smarrito o mancante corredato delle apposite denunce; la trasmissione dell'elenco ha valore di dichiarazione di accertamento di fuori uso e sostituisce la procedura di cui all' articolo 31
8. Con regolamento interno della biblioteca è disciplinato il prestito dei libri, la loro eventuale mancata restituzione e quant'altro non previsto nel presente regolamento.
Capo III
- Dichiarazione di fuori uso e scarico dei beni mobili. Procedure di alienazione dei beni mobili
Art. 30
- Fuori uso
1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 29 della legge regionale ai fini della dichiarazione di fuori uso dei beni mobili, perde efficienza funzionale:
a) il bene rotto, danneggiato e non convenientemente riparabile;
b) il bene che, per le dimensioni o struttura o funzioni o componenti o materiali di costruzione, non trova collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno regionale;
c) il bene non conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e di antinfortunistica;
d) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene con tecnologia obsoleta;
e) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene strumentale a funzioni non più svolte dall'amministrazione regionale.
Art. 31
- Procedura per la dichiarazione di fuori uso
1. Il consegnatario propone alla struttura competente in materia di patrimonio i beni da dichiarare fuori uso inviando almeno ogni sei mesi un elenco in duplice copia dei beni mobili in carico divenuti inutili e inservibili; l'elenco indica
a) il valore di inventario;
b) lo stato di conservazione;
c) l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell' articolo 32
2. L'accertamento della condizione di fuori uso è effettuato da apposita commissione previo sopralluogo da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; del sopralluogo la commissione redige dettagliato verbale, che costituisce il presupposto per la dichiarazione di fuori uso e per la successiva destinazione del bene.
3. La commissione di cui al comma 2, di norma composta da tre membri effettivi e da due supplenti, è individuata con provvedimento del dirigente competente in materia di patrimonio ed è composta da personale assegnato alle strutture competenti in materia di patrimonio, di forniture e di servizi generali; in caso di beni di particolare natura o caratteristiche tecniche la commissione può essere integrata con personale di specifica competenza.
4. Con atto del dirigente competente in materia di patrimonio i beni per i quali è avvenuto l'accertamento di cui al comma 2 vengono dichiarati fuori uso; contestualmente, gli stessi vengono avviati alla pubblica discarica oppure ceduti con le procedure di cui all' articolo 32
5. Per gli automezzi la procedura di fuori uso è effettuata dalla struttura competente in materia, che provvede ad inviare alla struttura competente in materia di patrimonio l'elenco dei mezzi per i quali deve essere effettuato lo scarico.
6. Per i beni informatici il consegnatario formalizza la proposta di fuori uso effettuata dall'esperto dei sistemi informativi in servizio presso ciascuna direzione generale.
Art. 32
- Cessione dei beni dichiarati fuori uso
1. I beni dichiarati fuori uso, ma ancora suscettibili di utilizzazione, possono essere ceduti gratuitamente ad enti pubblici, organizzazioni di volontariato o ad enti, associazioni, fondazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità di pubblico interesse.
2. I beni che presentano un residuo valore economico possono essere alienati a terzi, di norma tramite trattativa privata plurima, al prezzo di mercato; per beni con particolari caratteristiche o per motivi di economicità, qualora il valore di stima del bene sia pari o inferiore ad euro 1.000,00 si può procedere all'alienazione tramite trattativa diretta.
3. Nei casi di particolare valore del bene, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il dirigente competente in materia di patrimonio può disporre l'alienazione mediante offerta al pubblico; il prezzo a base di gara è fissato sulla base del valore attuale del bene, se determinabile, ovvero mediante stima.
4. E' ammessa altresì la cessione dei beni dichiarati fuori uso in conto prezzo di altro bene mobile che si intende acquisire, con espressa indicazione del prezzo di cessione; la cessione al fornitore è ammessa anche nel caso in cui, pur non attribuendo alcun valore al bene ceduto, consenta comunque un risparmio per lo smaltimento dello stesso.
5. Il consegnatario, sulla base dell'atto di cui all' articolo 31 comma 4, procede alla consegna dei beni al soggetto destinatario o all'acquirente ed effettua lo scarico degli stessi beni ai sensi dell' articolo 25
6. La consegna del bene deve risultare da apposito verbale redatto in triplice esemplare: uno è trasmesso alla struttura competente in materia di patrimonio, uno è consegnato al soggetto assegnatario ed il terzo viene conservato presso la sede inventariale.
Art. 33
- Comodato
1. I beni mobili appartenenti al patrimonio regionale possono essere oggetto di comodato a favore di terzi quando siano strumentali all'esercizio di funzioni destinate a soddisfare un interesse pubblico regionale.
2. Al comodato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1803 e seguenti del codice civile.
3. Il decreto che approva lo schema di contratto di comodato è predisposto dal dirigente responsabile della struttura cui sono assegnati i beni, previo parere della struttura competente in materia di patrimonio; Il dirigente responsabile della struttura che ha in gestione i beni oggetto di comodato provvede altresì alla stipula del relativo contratto.
4. Il consegnatario provvede all'annotazione del contratto di comodato sul registro di cui all' articolo 23 ed all'invio di una copia del contratto alla struttura competente in materia di patrimonio.

Note del Redattore:

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Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

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Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.