Menù di navigazione

Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005

Capo II
- Sistema di scritture e operazioni inventariali. Ricognizione periodica dei beni regionali e aggiornamento dei valori iscritti in inventario
Art. 21
- Operazioni e scritture
1. Il consegnatario dei beni mobili effettua le operazioni e tiene i registri, i modelli e le scritture contabili di cui al presente capo.
Art. 22
- Ricognizione dei beni mobili
1. Ai fini della tenuta del registro dei beni mobili della sede inventariale il consegnatario effettua le operazioni di ricognizione durante le quali sono rilevati i dati utili alla descrizione e al riconoscimento di ciascun bene da riportare nel registro dei beni mobili.
2. In fase di ricognizione a ciascun bene è attribuito ed applicato in modo permanente un numero d'ordine progressivo e con quello stesso numero il bene è iscritto nel registro; il numero apposto all'oggetto per l'identificazione segue il bene in ogni eventuale cambio di dislocazione e non può essere modificato né sostituito.
3. L'inventariazione è effettuata con i seguenti criteri:
a) le parti accessorie ed i componenti di beni inventariabili privi di propria autonoma individualità rispetto al bene principale sono inventariati con lo stesso numero del bene cui sono complementari, anche se acquistati successivamente;
b) alle attrezzature ed alle apparecchiature formate da più componenti ed accessori che costituiscono parte inscindibile del tutto viene attribuito un unico numero di inventario;
c) alle attrezzature ed alle apparecchiature composte da parti che possono essere utilizzate singolarmente sono attribuiti distinti numeri di inventario;
d) nei casi in cui il bene venga modificato sostanzialmente nella sua struttura si procede allo scarico dello stesso ed alla successiva ripresa in carico del bene così come modificato, con l'attribuzione di un nuovo numero di inventario.
4. Una ricognizione straordinaria dei beni mobili, con le modalità di cui al presente articolo, viene effettuata ogniqualvolta se ne rilevi la necessità e comunque almeno ogni dieci anni.
Art. 23
- Registro dei beni mobili della sede inventariale
1. Il consegnatario tiene il registro dei beni mobili della sede inventariale di sua competenza riportando i dati rilevati in fase di ricognizione.
2. Per ciascun bene il registro contiene, in particolare
a) genere;
b) elementi costitutivi;
c) tipo di materiale;
d) tipo o modello;
e) ditta produttrice o marca;
f) misure;
g) numero di matricola o telaio;
h) stato d'uso;
i) ubicazione;
l) valore.
3. Il valore da assegnare al bene è così determinato:
a) per i beni acquistati: il costo di acquisto comprensivo dell'IVA ed eventuali costi aggiuntivi;
b) per i beni costruiti direttamente presso i laboratori e le officine annessi ai vari uffici: il costo totale di realizzazione;
c) per i beni ricevuti in dono: il valore di stima;
d) per i beni di terzi ricevuti in prestito o a noleggio: euro zero.
4. Qualora si ignori il valore da assegnare al bene da inventariare lo stesso può essere desunto per analogia da beni dello stesso genere e tipo già stimati ovvero può essere desunto da cataloghi o listini; se non è possibile effettuare una stima, il valore assegnato è simbolicamente pari ad euro 50,00.
5. Il consegnatario conforma il registro della sede inventariale alle categorie di beni mobili di cui all' articolo 4
6. Il consegnatario comunica alla struttura competente in materia di patrimonio i dati per la tenuta del registro generale di cui all' articolo 10 entro il giorno 15 del mese gennaio dell'esercizio successivo a quello di riferimento.
7. I dati sono inviati sia in forma cartacea che tramite supporto elettronico e contengono in forma riepilogativa:
a) il prospetto sintetico dell'intero archivio, nel quale sono evidenziati, distinti per categorie, il numero dei beni ed il loro valore totale;
b) il prospetto sintetico per categoria, che evidenzia il totale delle variazioni attive e passive dell'anno concluso e la consistenza finale del valore e del numero dei beni;
c) il prospetto analitico per categoria, con l'indicazione di tutti i beni iscritti nel registro generale.
Art. 24
- Variazioni nella consistenza dei beni mobili
1. Il consegnatario tiene il prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili.
2. Possono dare luogo a variazioni:
a) le entrate per acquisizioni a qualsiasi titolo, trasferimenti interni, sopravvenienze, aumento di valore e altro;
b) le uscite per trasferimenti interni, scarico di beni fuori uso, cessione a terzi, insussistenza e altro.
Art. 25
- Buoni di carico e scarico
1. Qualsiasi variazione in aumento o diminuzione di beni deve essere autorizzata e preceduta dall'emissione di un buono in duplice originale, uno dei quali rimane agli atti dell'ufficio del consegnatario.
2. Il secondo originale del buono di carico
a) è inviato all'ufficio liquidatore della relativa spesa entro dieci giorni dalla consegna dei beni;
b) è allegato alla fattura giustificativa della spesa, per gli acquisti effettuati direttamente dall'ufficio con fondi accreditati;
c) è inviato all'ufficio cedente, nei casi di trasferimento interno;
d) è allegato al titolo di provenienza dei beni negli altri casi.
3. Il secondo originale del buono di scarico:
a) è trasmesso all'ufficio destinatario, nel caso di passaggio di beni ad uffici della stessa amministrazione;
b) è allegato all'atto che autorizza il fuori uso o la cessione dei beni, o che ne accerta l'insussistenza, e trasmesso alla struttura competente in materia di patrimonio.
4. I buoni di carico e scarico contengono i seguenti elementi:
a) data e numero progressivo distinto per carico e scarico;
b) causale del movimento;
c) provenienza o nuova destinazione;
d) numero di inventario e descrizione del bene;
e) valore che corrisponde a quello attribuito inizialmente con l'assunzione in inventario.
Art. 26
- Scheda dei beni mobili
1. Per ogni stanza o locale è redatta a cura del consegnatario una scheda descrittiva in cui sono indicati tutti i beni mobili ivi contenuti con l'indicazione del loro numero d'inventario; con tale scheda i beni sono assegnati dal consegnatario all'utilizzatore finale.
2. Una copia della scheda è esposta nel locale cui si riferisce e deve essere aggiornata di volta in volta per le nuove introduzioni o diminuzioni di beni; una copia è conservata dal consegnatario, anche ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all' articolo 19 , comma 1.
3. Il trasferimento di mobili, arredi e macchine può essere effettuato da stanza a stanza previo consenso del consegnatario.
Art. 27
- Sopravvenienze di beni e insussistenze
1. Qualora in fase di ricognizione dei beni o in qualsiasi altro momento le registrazioni risultino discordanti dalla situazione di fatto, il consegnatario:
a) accertata l'esistenza di beni non registrati provvede, definita la legittimità del titolo, alla loro assunzione in carico nella categoria di appartenenza, annotando ogni notizia utile;
b) accertata la mancanza di beni registrati, effettua segnalazione scritta al dirigente responsabile della struttura di appartenenza al fine di disporne eventuali ricerche; ove le stesse non diano esito, il consegnatario avanza formale denuncia scritta alle autorità competenti.
2. L'elenco dei beni mancanti e copia della relativa denuncia sono inviati dal consegnatario alla struttura competente in materia di patrimonio ed a quella competente in materia di assicurazioni, per gli atti rientranti nelle rispettive attribuzioni.
3. Il consegnatario, previa autorizzazione del dirigente competente in materia di patrimonio, procede allo scarico dagli inventari dei beni smarriti.
Art. 28
- Beni di facile consumo
1. Costituiscono beni di facile consumo:
a) oggetti di cancelleria e usuali accessori del tavolo di lavoro, buste di archivio, zerbini, cestini, esclusi quelli di particolare valore artistico;
b) tende, plafoniere, erogatori di sapone, portasciugamani, impianti e armadi di rete;
c) oggetti di vetro, di terracotta e di porcellana, ad eccezione degli oggetti di pregio e di valore artistico, degli specchi e dei servizi completi di vasellame e cristalleria;
d) software di valore inferiore a euro 500,00, accessori informatici, prodotti di consumo ed ogni altro prodotto per il quale l'immissione in uso corrisponde al consumo;
e) divise da lavoro ed abbigliamento per la sicurezza;
f) beni con valore inferiore a euro 50,00.
2. I beni di cui al comma 1 non sono inventariati nel registro di cui all' articolo 23 e sono annotati in un apposito elenco ad uso interno finalizzato alla programmazione degli acquisti; le modalità di tenuta dell'elenco sono definite in apposito atto del dirigente competente in materia di patrimonio.
3. Il consegnatario compila la bolla di presa in carico dei beni di facile consumo direttamente acquistati o ricevuti dal centro direzionale ed invia copia all'ufficio magazzino, se i beni sono trasmessi da quest'ultimo, oppure all'ufficio competente alla liquidazione della spesa se i beni sono stati consegnati direttamente dalle ditte fornitrici.
4. Con apposito atto del dirigente competente in materia di patrimonio possono essere individuati eventuali altri beni che in relazione alla loro natura ed al loro rapido consumo od a particolari circostanze sono da considerare beni di facile consumo.
Art. 29
- Inventariazione dei beni delle biblioteche della Giunta regionale
1. Elemento base di inventariazione per la biblioteca è l'unità documentaria.
2. Per unità documentaria si intende:
a) il singolo libro o pubblicazione, su qualsiasi supporto si trovi;
b) il periodico, inteso per annata;
c) il CD-ROM, inteso per annata;
d) la risorsa elettronica, quando si possa dar corso ad un processo di downloading.
3. Costituiscono beni di facile consumo, e pertanto non vengono inventariati, i quotidiani ed i singoli numeri di periodici non in abbonamento.
4. Il valore d'inventario è dato:
a) per i libri e le pubblicazioni, dal prezzo di copertina o dall'effettivo costo, se diverso;
b) per i periodici in abbonamento, dal costo dell'abbonamento; per il BURT si procede all'inventariazione della sola raccolta presente presso la biblioteca ed il valore attribuito è pari al prezzo di copertina maggiorato dell'eventuale costo di rilegatura;
c) per le collezioni annuali eventualmente conservate presso le strutture di massima dimensione e gli altri uffici regionali, che sono inventariate solo se rilegate, dal solo costo della rilegatura;
d) per le pubblicazioni regionali prive di prezzo, dal costo di realizzazione;
e) per i libri ricevuti in dono, dal prezzo di copertina oppure, in mancanza, dal prezzo simbolico di euro 1,00.
5. Tutti gli abbonamenti sono attivati dalla biblioteca che provvede all'inventariazione prima della distribuzione del materiale.
6. Consegnatario della biblioteca e responsabile della stessa è il dirigente responsabile della struttura organizzativa nelle cui attribuzioni essa è compresa; per gli adempimenti relativi ai beni assegnati alle singole strutture egli si avvale di referenti individuati in ciascuna direzione generale.
7. Il dirigente responsabile della biblioteca provvede alla individuazione dei materiali di scarto della propria sede ed all'approvazione delle proposte di scarto avanzate dai referenti individuati in ciascuna direzione generale; provvede, di regola con cadenza annuale, all'invio alla struttura competente in materia di patrimonio dell'elenco completo del materiale ritenuto fuori uso, nonché dell'elenco del materiale smarrito o mancante corredato delle apposite denunce; la trasmissione dell'elenco ha valore di dichiarazione di accertamento di fuori uso e sostituisce la procedura di cui all' articolo 31
8. Con regolamento interno della biblioteca è disciplinato il prestito dei libri, la loro eventuale mancata restituzione e quant'altro non previsto nel presente regolamento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole eliminate con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con Dpgr 9 giugno 2008, n. 35/R , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.