Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 54
- Durata e canone dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione
1. Ai contratti di locazione per uso diverso dalla civile abitazione, agli affitti ed alle affittanze agrarie si applicano le disposizioni di legge vigenti per le singole fattispecie.
2. alvo motivate eccezioni, la durata dei contratti di locazione è la seguente:
a) sei anni per i fabbricati adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione;
b) nove anni per fabbricati adibiti ad uso ristorante, albergo e pensione;
c) due anni per orti, resedi, terreni;
d) quindici anni per affittanze agrarie.
3. I canoni sono determinati sulla base dei prezzi correnti di mercato, tenendo conto degli elementi di cui all' articolo 53 , comma 2.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.