Regolamento 23 novembre 2005, n. 61/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana").
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima del 30 novembre 2005
Art. 53
- Durata e canone dei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso civile abitazione
1. Salvo motivate eccezioni, ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso civile abitazione soggetti alla
legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) si applica la durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della medesima legge, ove gli stessi costituiscano abitazione principale del locatario.
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2. Il canone è determinato sulla base di quanto stabilito dalla
l. 431/1998 , tenendo conto in particolare della durata del contratto, della finalità della locazione e di eventuali clausole accessorie.
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Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.