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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Titolo III
- OBBLIGHI DEI SOGGETTI ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO AUTORIZZATI EFFETTUATI CON AUTOBUS(57)

Parole inserite con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 22.

Capo I
- SERVIZI AUTORIZZATI EFFETTUATI CON AUTOBUS (58)

Parole inserite con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 23.

Art. 23
- Igiene dei locali e dei mezzi
1. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera.
2. La pulizia straordinaria dei mezzi deve essere effettuata con periodicità non superiore a quindici giorni; la data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta visibilmente sul mezzo. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia interna ed esterna degli autobus,(59)

Parole soppresse con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 24.

la sostituzione dei poggiatesta, la pulizia della cappelliera, la rimozione della spazzatura ed il lavaggio del corridoio (60)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 24.

e dei vani fra sedile e sedile, posto guida, gradini e pulizia vetri interni.
3. La pulizia straordinaria dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.
Art. 24
- Rispetto del programma di esercizio
1. I soggetti esercenti sono tenuti a rispettare il programma di esercizio assentito con l'atto di autorizzazione dell'ente competente.
2. Il programma di esercizio assentito che preveda (61)

Parole soppresse con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 25.

l'individuazione di paline, orari e percorsi prestabiliti, si ritiene non rispettato qualora:
a) il passaggio alla palina sia effettuato in anticipo rispetto all'orario vigente;
b) il passaggio alla palina sia effettuato, rispetto all’orario vigente, con un ritardo superiore a trenta minuti nel caso di servizi urbani ed a sessanta minuti nel caso di servizi extraurbani, per cause imputabili al soggetto esercente; (62)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 25.

c) la corsa sia soppressa per cause imputabili al soggetto esercente.
Art. 25
1. I soggetti esercenti rimborsano agli utenti il biglietto nel caso in cui la corsa venga effettuata con più di trenta minuti di ritardo nel caso di servizi urbani, o con più di sessanta minuti di ritardo nel caso di servizi extraurbani, per cause ad essi imputabili.
Art. 26
- Informazioni a terra
1. Presso tutte le fermate, autostazioni e capilinea sono esposte:
a) il nome ed il logo del soggetto esercente oltre al codice della palina utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale;
b) i passaggi orari della linea alla fermata, aggiornati ad ogni variazione;
c) gli indicatori di percorso delle principali fermate, autostazioni e capilinea della linea, in forma grafica o descrittiva;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98 ; (7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 29.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza indicato nell'allegato C; (65)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 27.

g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
i) le eventuali indicazioni aggiuntive individuate dagli enti competenti.
2. Presso tutte le fermate espressamente identificate come provvisorie sono esposte le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), (66)

Parole soppresse con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 27.

e), f), g) e h).
3. Presso tutte le fermate non in uso, comunque identificabili quali appartenenti ad un'azienda per l'esposizione del nome e del logo, è apposta l'indicazione della condizione di fermata non in uso e l'eventuale fermata sostitutiva.
4. Presso tutte le fermate di sola discesa sono esposte:
a) le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e) ed f);
b) l'indicazione che la fermata è fruibile unicamente in sola discesa.
Art. 27
- Informazioni a bordo
1. A bordo di ogni singolo mezzo sono esposti:
a) le indicazioni concernenti il sistema tariffario applicato;
b) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98 . (8)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 30.

c) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, indicato nell'allegato C;(67)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 28.

d) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente.
Art. 28
- Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente
1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 26 e 27 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e verbalizzate tramite due successivi controlli effettuati ad una distanza non inferiore a sette giorni.
Capo II
- SERVIZI AUTORIZZATI CON FINALITA' TURISTICHE
Art. 29
- Rispetto del programma di esercizio
Art. 30
- Informazioni a bordo

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28, quindi abrogata con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 9 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 5.

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Parola così sostituita con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 6 .

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 7.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 8.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 9.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 15.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 16.

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Articolo così sostituito con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 26.

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Allegato così modificato con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 30.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.