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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Titolo II
- OBBLIGHI CUI DEBBONO ATTENERSI I SOGGETTI ESERCENTI I SERVIZI PROGRAMMATI
Capo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
- Marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali (1)

Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 25.

1. Il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98, riprodotto a colori e con dimensione non inferiore a centimetri 20 di altezza, è apposto, esternamente ad ogni singolo mezzo del trasporto pubblico locale, sulle due fiancate, in modo consequenziale al logo del soggetto esercente. (2)

Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 25.

Art. 3
- Carta aziendale dei servizi
1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico su gomma sono tenuti a:
a) provvedere, entro il 31 marzo di ogni anno, all'adozione ed alla pubblicazione della carta aziendale dei servizi di trasporto svolti sul territorio regionale, e della relativa versione ridotta, nel rispetto dello schema tipo di cui all’articolo 26, comma 2, della l.r. 42/98. (4)

Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 26.

b) provvedere al tempestivo aggiornamento della carta aziendale e della versione ridotta in caso di modifica dei dati in esse contenuti, nel termine di trenta giorni dalla avvenuta variazione;
c) inviare la carta dei servizi, la versione ridotta della stessa e gli eventuali aggiornamenti, alla Regione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nonché alle province ed ai comuni nel cui ambito territoriale l'azienda effettua servizi di trasporto, alle associazioni degli utenti indicate dalla Giunta regionale ed al "Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, entro dieci giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di pubblicazione;
d) porre in visione per l'utenza, presso le sedi aziendali e le autostazioni presenziate, con decorrenza dal termine ultimo di pubblicazione, la carta dei servizi e le eventuali modifiche o integrazioni;
e) garantire un'adeguata diffusione della versione ridotta presso le autostazioni e le principali biglietterie;
f) pubblicare e rendere consultabile la carta dei servizi nel termine di cui alla lettera a) sul sito Internet aziendale. Nel caso la carta dei servizi non risulti consultabile, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e verbalizzate tramite due successivi controlli effettuati ad una distanza non inferiore a tre giorni.
2. In caso di servizi affidati tramite procedura concorsuale ai sensi della r. 42/1998 , la carta aziendale dei servizi è redatta dal soggetto esercente con riferimento ad ogni singolo lotto.
Art. 4
- Servizio telefonico
1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un servizio informazioni telefonico attivo per almeno otto ore al giorno; il costo di chiamata a carico dell'utenza non può superare quello di una normale tariffa di rete preventivamente comunicata all'utenza al momento dell'attivazione della telefonata dal soggetto esercente. Il relativo numero è esposto presso le autostazioni, capilinea e fermate, nonché sulle pubblicazioni destinate all'utenza.
2. Nel caso siano previsti servizi a richiesta, il relativo numero di chiamata è attivo per l'intera durata del servizio e nelle due ore antecedenti l'inizio del servizio stesso.
Art. 5
- Sito internet
1. I soggetti esercenti, singolarmente o in modo coordinato fra loro, istituiscono un sito internet nel quale sono pubblicati la carta dei servizi, il programma di esercizio, il sistema tariffario, il numero verde e l'indirizzo regionale di posta elettronica per i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale e ogni altra informazione utile all'utenza.
Capo II
- INFORMAZIONE A TERRA E A BORDO
Art. 6
- Unità informative
1. Ai sensi del presente regolamento costituiscono unità informative:
a) le singole fermate;
b) le autostazioni;
c) i capilinea;
d) le biglietterie principali, come individuate dal contratto di servizio;
e) i singoli mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico;
f) il sito internet dedicato.
Art. 7
- Fermate
1. Presso ciascuna fermata di una stessa linea sono esposti:
a) il nome ed il logo del soggetto esercente oltre al codice della palina utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale;
b) i passaggi orari della linea alla fermata, aggiornati tempestivamente ad ogni variazione, corrispondenti agli orari allegati ai contratti di servizio, con il codice linea utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale. Nelle fermate individuate con atto dalla Giunta regionale quali di interesse ai fini della rilevazione dei dati per l'osservatorio regionale dei trasporti, deve essere apposto il codice corsa;
c) gli indicatori di percorso e delle principali fermate della linea, in forma grafica o descrittiva, corrispondenti alle linee indicate nei contratti di servizio;
d) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (5)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 27.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita dei titoli di viaggio o dei distributori automatici e della loro distanza dalla fermata, nonché l'indicazione, con l'eventuale maggiorazione del prezzo, della possibilità di acquistare i titoli di viaggio a bordo ai sensi della l.r. 42/1998 ,articolo 19 bis , comma 5;
i) le eventuali indicazioni aggiuntive individuate dagli enti competenti;
j) l'indicazione, per i servizi extraurbani, del diritto al rimborso nei casi di cui all' articolo 16 , nonché le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. Presso tutte le fermate espressamente identificate quali provvisorie sono esposti il nome dell'azienda e il suo marchio identificativo, nonché le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f).
3. Presso tutte le fermate non in uso, ma comunque identificabili quali appartenenti ad un'azienda, per l'esposizione del nome o del logo, deve essere apposta l'indicazione della condizione di fermata non in uso e dell'eventuale fermata sostitutiva.
4. Presso tutte le fermate di sola discesa sono esposte:
a) le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c), e) ed f);
b) l'indicazione che la fermata è fruibile unicamente in sola discesa.
5. Per i servizi "a chiamata" valgono le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c), d) e),f), g) ed h).
6. Presso le fermate sprovviste di punti vendita di biglietti è esposta l'indicazione che alla fermata stessa gli utenti hanno la facoltà di acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione del prezzo.
Art. 08
- Autostazioni, capilinea e biglietterie principali
1. Presso tutte le autostazioni, i capilinea e le biglietterie principali sono esposte:
a) tutte le informazioni di cui all' articolo 7 comma 1;
b) le indicazioni concernenti il sistema tariffario vigente e, per i servizi oggetto di applicazione di più scaglioni tariffari, l'indicazione del costo di ciascuna corsa di riferimento origine/destinazione;
c) le modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
d) i grafici di rete relativi ai servizi urbani ed extraurbani, con l'indicazione delle interconnessioni con gli altri servizi di trasporto.
2. I soggetti esercenti assicurano l'effettiva apertura dei locali aziendali a cui l'utenza ha accesso e delle biglietterie principali secondo l'orario esposto.
Art. 09
- Informazione a bordo
1. A bordo di ogni singolo mezzo sono esposti:
a) cartelli indicatori di percorso intercambiabili relativi alla linea, con l'indicazione delle principali fermate;
b) il sistema tariffario applicato;
c) le modalità di convalida dei biglietti;
d) le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (6)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 28.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza, riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) per i servizi extraurbani, l'indicazione del diritto al rimborso del biglietto nei casi di cui all' articolo16 e le modalità di inoltro della relativa richiesta.
2. A bordo di ogni mezzo è, inoltre, assicurata la divulgazione di tutte le iniziative, promosse dalle istituzioni o dalle stesse aziende, al fine di incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico.
Art. 10
- Informazioni rimosse per cause non imputabili al soggetto esercente
1. Nel caso in cui le informazioni di cui agli articoli 7 , 8 e 9 risultassero mancanti per cause non imputabili al soggetto esercente, la violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui le carenze siano accertate e non ripristinate entro tre giorni.
Capo III
- STRUMENTI DI CONTROLLO DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO
Art. 11
- Diario della regolarità del servizio
1. I soggetti esercenti adottano il diario della regolarità del servizio, nel quale annotano giornalmente, gli scostamenti rispetto al programma di esercizio autorizzato con relative motivazioni, in relazione a ciascun lotto.
2. Il diario della regolarità è redatto secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "D".
Art. 12
- Diario di bordo
1. A bordo di ciascun mezzo è conservato il diario di bordo, consistente in un registro da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio con la segnalazione degli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sulle prestazioni rese all'utente.
2. I soggetti esercenti redigono e conservano il diario di bordo secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nel documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "E".
Capo IV
- CONDIZIONI IGIENICHE E FRUIBILITA' DEL SERVIZIO
Art. 13
- Igiene dei locali e dei mezzi
1. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante interventi di pulizia ordinaria giornaliera.
2. La pulizia straordinaria dei mezzi deve essere effettuata con periodicità non superiore a quindici giorni; la data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta visibilmente sul mezzo. Per pulizia straordinaria si intende la pulizia interna ed esterna degli autobus, la vuotatura dei posacenere, la sostituzione dei poggiatesta, la pulizia della cappelliera, la spazzatura ed il lavaggio del corridoio, dei vani fra sedile e sedile, del posto guida e dei gradini e la pulizia dei vetri interni.
3. La pulizia straordinaria dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.
Art. 14
- Vendita dei titoli di viaggio
1. I biglietti sono posti in vendita secondo quanto stabilito contrattualmente e nel rispetto del sistema tariffario vigente.
2. La vendita a bordo dei titoli di viaggio è garantita, con l'eventuale maggiorazione del prezzo dei biglietti venduti a terra per i collegamenti richiesti, nel limite massimo di:
a) Euro 2,00 per i biglietti con un costo fino a Euro 3,00;
b) Euro 5,00 per i biglietti con un costo oltre a Euro 3,00.
3. Le emettitrici e le obliteratrici dei titoli di viaggio sono mantenute in condizioni di regolare funzionamento. La violazione sussiste e viene contestata nei casi in cui venga rilevato il mancato funzionamento. Nel caso che il mancato funzionamento sia imputabile ad atto vandalico la violazione sussiste e viene contestata qualora il ripristino non avvenga entro tre giorni dall'accertamento.
4. I soggetti esercenti garantiscono la vendita di tutte le tipologie dei titoli di viaggio presso i punti di rivendita utilizzati in relazione ai servizi fruibili dalle zone di rivendita.
Art. 15
- Manutenzione di impianti accessori
1. Tutti gli impianti accessori presenti sui mezzi, quali indicatori acustici e visivi, obliteratrici, pedane per la salita dei portatori di handicap e climatizzatore devono essere mantenuti in condizioni di regolare funzionamento.
Art. 16
- Rimborso del biglietto
1. Nel caso di servizi extraurbani, i soggetti esercenti sono tenuti a rimborsare il biglietto agli utenti nel caso in cui la corsa venga effettuata con più di trenta minuti di ritardo per cause ad essi imputabili.
Art. 17
- Modalità di conduzione dei mezzi
1. La sosta dei mezzi deve essere effettuata alle fermate segnalate, consentendo la regolare salita e discesa, quando vi siano passeggeri a terra in attesa ed ogni qualvolta la fermata venga richiesta a bordo.
2. Gli autisti osservano modalità di guida idonee ad assicurare la buona qualità del servizio di trasporto. Devono effettuare gli spostamenti a portiere chiuse, aprirle solo a veicolo fermo, e chiuderle dopo aver controllato la regolare salita e discesa dei passeggeri.
Art. 18
- Rapporti con l'utenza
1. Il personale dipendente è tenuto ad un comportamento cortese e rispettoso nei confronti dell'utenza, portare il cartellino identificativo ed indossare la divisa aziendale.
Capo V
- STRUMENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL SERVIZIO
Art. 19
- Gestione dei reclami inoltrati dall'utenza
1. La Regione inoltra ai soggetti esercenti i reclami degli utenti del trasporto pubblico locale pervenuti al proprio numero verde.
2. I soggetti esercenti predispongono risposte esaurienti ai reclami pervenuti e provvedono all'invio delle stesse alla struttura regionale competente, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo, tramite lettera raccomandata A.R., fax o posta telematica.
Art. 20
- Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui all'articolo 24 l.r. 42/1998 , dotato di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dall'ente competente, ha facoltà di prendere visione dei documenti del soggetto esercente relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, nonché di accedere alle vetture, alle officine, ai depositi, agli uffici ed alle sedi aziendali.
2. L'accertamento delle violazioni di cui all' articolo 23 della l.r. 42/1998 è effettuato sulla base delle indicazioni impartite dall'ente competente. Si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n.81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e, per quanto non direttamente stabilito dal presente regolamento, dalla Sito esternolegge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I soggetti esercenti sono tenuti a comunicare alla Regione le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore d'esercizio o di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione, ai fini della notifica degli atti del procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 21
- Dati di soddisfazione dell'utenza
1. I soggetti esercenti effettuano ed inviano alla Regione, almeno una volta all'anno, il monitoraggio della qualità percepita dai clienti, relativamente ai seguenti fattori di qualità:
a) sicurezza;
b) regolarità del servizio;
c) pulizia e condizioni igieniche dei mezzi e dei locali aziendali;
d) comfort del viaggio a bordo e nelle stazioni;
e) servizi per disabili;
f) informazione alla clientela;
g) aspetti relazionali e di comunicazione;
h) livello di servizio commerciale e nel front office;
i) integrazione modale;
j) attenzione all'ambiente;
k) servizi aggiuntivi a bordo e nelle stazioni.
2. Il dirigente regionale responsabile in materia di trasporto pubblico locale definisce con proprio atto i criteri tecnico-metodologici di conduzione dell'indagine, individuati distintamente per le tipologie di trasporto urbano ed extraurbano. Fino all'adozione di tale atto i soggetti esercenti effettuano il monitoraggio attenendosi esclusivamente a quanto previsto dal comma 1.
Art. 22
- Modalità di produzione dei dati all'osservatorio per la mobilità ed i trasporti
1. I soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale sono tenuti a fornire all'osservatorio regionale per la mobilità ed i trasporti, i dati informativi inerenti l'attività esercìta nei tempi e nei modi successivamente definiti dal Dirigente della struttura regionale competente.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.