Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Titolo I
- NORME GENERALI
Art. 1
- Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche, disciplina l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale programmato su gomma e dei servizi di trasporto pubblico autorizzati effettuati con autobus relativamente alle attività che interessano la tutela dell'utenza.(10)
2. Ai fini del rispetto degli obblighi di cui al Titolo II (11)il soggetto esercente è da intendersi il soggetto affidatario del lotto.
Note del Redattore:
Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28, quindi abrogata con d.p.g.r. 14 luglio 2025, n. 32, art. 9 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



