Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 08
- Autostazioni, capilinea e biglietterie principali
1. Presso tutte le autostazioni, i capilinea e le biglietterie principali sono esposte:
a) tutte le informazioni di cui all' articolo 7 comma 1;
b) le indicazioni concernenti il sistema tariffario vigente e, per i servizi oggetto di applicazione di più scaglioni tariffari, l'indicazione del costo di ciascuna corsa di riferimento origine/destinazione;
c) le modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
d) i grafici di rete relativi ai servizi urbani ed extraurbani, con l'indicazione delle interconnessioni con gli altri servizi di trasporto.
2. I soggetti esercenti assicurano l'effettiva apertura dei locali aziendali a cui l'utenza ha accesso e delle biglietterie principali secondo l'orario esposto.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.