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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 9/R

Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su gomma.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 26
- Informazioni a terra
1. Presso tutte le fermate, autostazioni e capilinea sono esposte:
a) il nome ed il logo del soggetto esercente oltre al codice della palina utilizzato per le comunicazioni dell'osservatorio regionale;
b) i passaggi orari della linea alla fermata, aggiornati ad ogni variazione;
c) gli indicatori di percorso delle principali fermate, autostazioni e capilinea della linea, in forma grafica o descrittiva;
d) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
e) il marchio identificativo regionale del settore dei trasporti pubblici locali di cui all’articolo 23, comma 1, lettera g) della l.r.42/98; (7)

Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R, art. 29.

f) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza riprodotto nel rispetto del documento allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
g) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
h) le modalità di acquisto dei titoli di viaggio;
i) le eventuali indicazioni aggiuntive individuate dagli enti competenti.
2. Presso tutte le fermate espressamente identificate come provvisorie sono esposte le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h).
3. Presso tutte le fermate non in uso, comunque identificabili quali appartenenti ad un'azienda per l'esposizione del nome e del logo, è apposta l'indicazione della condizione di fermata non in uso e l'eventuale fermata sostitutiva.
4. Presso tutte le fermate di sola discesa sono esposte:
a) le informazioni di cui al comma 1, lettere a), c) e) ed f);
b) l'indicazione che la fermata è fruibile unicamente in sola discesa.

Note del Redattore:

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Rubrica così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma così sostituito con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Comma abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 25.

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Parole così sostituite con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 26.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 27.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 28.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 29.

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Lettera così sostituita con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 30.

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Allegato abrogato con d.p.g.r. 4 dicembre 2012, n. 70/R , art. 31.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.