Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 7
- Informazione a terra
1. Presso ciascuna stazione o fermata i soggetti gestori sono tenuti ad esporre:
a) gli orari aggiornati ad ogni variazione;
b) le interconnessioni con gli altri servizi di trasporto urbano ed extraurbano, individuate mediante l'indicazione del logo o del nome degli altri gestori di servizi di trasporto pubblico;
c) l'indicazione relativa all'ubicazione dei punti vendita esterni dei titoli di viaggio alternativi o sostitutivi alla biglietteria e/o ai distributori automatici, ed alla loro distanza dalla fermata o stazione ferroviaria;
d) l'indicazione che qualora non risulti possibile acquistare il biglietto per cause imputabili al soggetto esercente, la maggiorazione di prezzo per il rilascio dei biglietti a bordo treno non è applicata sui treni classificati Interregionali, Diretti e Regionali;
e) il numero verde regionale per i reclami dell'utenza e il marchio regionale, riprodotti nel rispetto del documento tecnico allegato al presente regolamento sotto la lettera "C";
f) il numero del servizio informazioni del soggetto esercente;
g) il sistema tariffario vigente;
h) le modalità di convalida dei biglietti e le sanzioni applicabili ai viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio;
i) l'esposizione del grafo di rete con evidenziazione delle località ove avvengono i servizi di interconnessione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.