Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 6
- Unità informative
1. Ai sensi del presente regolamento costituiscono unità informativa:
a) la stazione;
b) la fermata;
c) il treno o l'autobus adibito a servizio sostitutivo previsto in orario e i treni a composizione di materiale ordinario;
d) il sito internet dedicato.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.