Regolamento 3 gennaio 2005, n. 8/R
Regolamento di attuazione dell' articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale su ferro e suoi servizi sostitutivi.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 12
- Igiene dei locali e dei mezzi
1. I soggetti gestori sono tenuti a garantire il rispetto delle condizioni igieniche prescritte dal presente articolo.
2. I mezzi e i locali adibiti al servizio devono essere mantenuti in adeguate condizioni igieniche mediante gli interventi di pulizia ordinaria giornaliera previsti nel programma delle pulizie. Tale programma è trasmesso alla Regione Toscana entro trenta giorni dalla data della sua adozione.
3. La data e la tipologia dell'ultima operazione di pulizia deve essere esposta su ogni carrozza o vettura.
4. La pulizia straordinaria dei locali aziendali ove accede l'utenza deve essere effettuata con periodicità non superiore a trenta giorni. La data dell'ultima pulizia straordinaria effettuata è esposta nei locali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.