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Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R

Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005

Art. 15
- Reiterazione delle violazioni e revoca dell'autorizzazione al servizio
1. La competente struttura regionale revoca l'autorizzazione al servizio di riscossione nei confronti del soggetto che incorra nella seconda contestazione formale in un periodo di sei mesi.
2. L'ufficio inoltra al gestore del sistema telematico la comunicazione inerente la revoca di cui al comma 1 con la richiesta di disattivazione dal collegamento con l'archivio delle tasse automobilistiche.
3. La revoca comporta l'impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione al servizio di riscossione prima che sia decorso il termine di tre anni dalla data del provvedimento di revoca.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.