Regolamento 3 gennaio 2005, n. 10/R
Regolamento di gestione delle tasse automobilistiche.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 21
- Esenzione dei veicoli per trasporto specifico
1. L'istanza di esenzione di cui all' articolo 7 della l.r. 49/2003 è sottoscritta dal legale rappresentante.
2. L'iscrizione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) all'anagrafe unica ai sensi del decreto del Ministro dell'economia 18 luglio 2003, n. 266 (Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'
articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ), è certificata mediante dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante secondo le modalità di cui al
d.p.r. 445/2000 .


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.