Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana). (44)
Art. 19- Requisiti dei locali per la somministrazione
Art. 20- Requisiti dei locali per la preparazione dei pasti
Art. 21 - Requisiti dei locali per la preparazione e somministrazione di pasti nel corso degli eventi di cui all' articolo 16 della l.r 30/2003
Art. 22- Requisiti dei locali per la preparazione dei prodotti aziendali
Art. 22 bis - Somministrazione pasti, alimenti e bevande
Sezione II - REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI MACELLAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA E PER LA LAVORAZIONE, IL SEZIONAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI
Art. 23 - Macellazione di animali allevati in azienda ai fini della somministrazione di pasti, di alimenti e di bevande, di degustazioni e di assaggio e di organizzazione di eventi promozionali nel rispetto del sistema della filiera corta
Art. 24- Quantità di animali e modalità di macellazione
Art. 25 - Requisiti dei locali per la lavorazione, il sezionamento e la trasformazione delle carni
Sezione III - REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA PER L'OSPITALITA'
Art. 26- Requisiti delle camere e delle unità abitative
Art. 26 bis - Utilizzo di camere con particolari requisiti strutturali
Art. 27- Requisiti per l'ospitalità in spazi aperti
Art. 27 bis - Requisiti per l’ospitalità di camper in spazi aperti
Art. 27 ter - Piazzole allestite dall’imprenditore e mezzi di soggiorno autonomo
Art. 28 - Requisiti per lo svolgimento delle attività agrituristiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge
Sezione IV - DISPOSIZIONI PER LA CONDUZIONE DELLE PISCINE